Incarto n.
14.97.00070

14.97.00071

Lugano

23 ottobre 1997 /B/fc/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali

 

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sulle cause a procedura sommaria appellabile promosse con istanze 27 marzo 1997 da

 

 

 

__________

 

contro

 

 

 

__________

 

 

tendenti ad ottenere il rigetto provvisorio delle opposizioni interposte ai PE n. __________ e __________ del 10/12 marzo 1997 dell’UE di Lugano;

 

sulle quali istanze la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenze 6 maggio 1997 ha così deciso:

 

Inc. 14.97.70 (esec. n. __________)

 

      “1.   L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria.

 

       2.   La tassa di giustizia in Fr. 450.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 2’500.-- a titolo di indennità”.

 

 

 

 

 

Inc. 14.97.71 (esec. n. __________

 

      “1.   L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria.

 

       2.   La tassa di giustizia in Fr. 450.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 2’500.-- a titolo di indennità”.

 

Sentenze dedotte tempestivamente in appello dall’escusso con atti 19 maggio 1997;

 

rilevato che la parte appellata non ha presentato osservazioni;

 

preso atto che con scritto 15 luglio 1997 __________ ha chiesto all’Ufficio esecuzione di Lugano di annullare le esecuzioni n. __________e __________essendo le stesse divenute prive d’oggetto;

 

considerato come i gravami in esame siano di conseguenza pure divenuti privi d’oggetto;

 

rilevato che per le peculiarità dei casi, si prescinde dal prelevare le tasse di giustizia e che non si assegnano indennità;

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’appellazione 19 maggio 1997 di __________ (inc. ____________________, è stralciata dai ruoli nel senso dei considerandi.

 

                               1.1.   Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità.

 

 

                                   2.   L’appellazione 19 maggio 1997 di __________ (inc. __________è stralciata dai ruoli nel senso dei considerandi. 

 

                               2.1.   Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità.

 

                                   3.   Intimazione:    - __________

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                           La segretaria: