Incarto n.
14.97.00085

Lugano

18 agosto 1997/B/fc/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali

 

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza 2 maggio 1997 presentata da

 

 

__________

 

 

contro

 

 

 

__________

 

 

sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 19 giugno 1997 ha così deciso:

 

“1.   È pronunciato il fallimento di __________ a far tempo da giovedì 19 giugno 1997 alle ore 14.00.

2./3./4.   omissis”

 

Sentenza tempestivamente dedotta in appello il 23 giugno 1997 da __________ che ne postula l’annullamento;

 

richiamato il decreto presidenziale 24/25 giugno 1997 che ha accordato all’appello effetto sospensivo parziale;

 

 

 

 

 

ritenuto

 

 

in fatto:                 A.      Con istanza 2 maggio 1997 la __________ ha chiesto il fallimento della per Fr. 7’597.40 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.

 

                                B.      All’udienza di contraddittorio del 4 giugno 1997 l’escusso non è comparso.

 

 

                                C.      L’appellante adduce di avere saldato il suo debito prima della declaratoria di fallimento, producendo una ricevuta 2 giugno 1997 con cui l’Ufficio esecuzione di Lugano ha confermato il pagamento di Fr. 8’490.20 a saldo dell’esecuzione n. __________ (doc. A).

 

 

Considerato

 

 

in diritto:               1.      Giusta l'art. 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con documenti che il debito, compreso gli interessi e le spese, è stato estinto.

                                          Per l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.

 

                                2.      L’appellante adduce per la prima volta in sede d’appello, di aver saldato il suo debito prima della declaratoria di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub C. Questo documento costituisce prova sufficiente dell’avvenuto pagamento ante declaratoria di decozione: il fallimento va quindi annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.

 

                                3.      La tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante, non essendo comparso avanti al primo giudice e non avendogli comunicato l’avvenuto pagamento, in ambo le sedi (art. 49 OTLEF).

                                          Non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).

                                          Le spese dell’Ufficio fallimenti sono pure per i predetti motivi caricate all’appellante.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 171, 172 e 174 LEF

 

 

 

pronuncia:               I.   L’appello è accolto e di conseguenza il giudizio di prima sede è così riformato:

 

                                         “1.    La dichiarazione di fallimento 19 giugno  1997 pronunciata dalla Pretore del Distretto d Lugano, Sezione 5, inc. FA.97.00412, nei confronti di __________, è annullata.

                                          2.    La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico di __________.

                                          3.    Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di __________.”

 

                                   II.   La tassa di giustizia di Fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall’appellante, resta a suo carico.

 

                                  III.   Intimazione a:      -   __________

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il Presidente:                                                                  La segretaria: