Incarto n.
14.97.00087

Lugano

4 ottobre 1999 /FA/fc/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente
Pellegrini e Zali

 

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 9 aprile 1997 da

 

                                         __________

                                         patr. dall'avv. __________

 

                                         contro

 

                                          __________

                                          patr. dall'avv. __________

 

tendente ad ottenere il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta da __________ al PE n. __________ dell'UEF di Riviera;

 

sulla quale istanza il Pretore del Distretto di Riviera con sentenza 13 giugno 1997 ha così deciso:

 

  “1.     L’istanza è respinta. Di conseguenza è mantenuta l'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________dell'UEF di Riviera, notificato il 14 febbraio 1997..

 

2         La tassa in fr. 100.--, anticipata dalla parte istante è posta a suo carico. La parte istante rifonderà inoltre a controparte fr. 150.-- per titolo di ripetibili.”

 

Sentenza impugnata tempestivamente da __________ che, con atto 27 giugno 1997, ne ha postulato la riforma, protestate spese e ripetibili;

 

 

ritenuto che                  -   con decreto 25 novembre 1998 il Pretore del Distretto di Riviera ha pronunciato il fallimento di __________;

 

                                     -   lo stesso giudice ha poi pronunciato il 3 dicembre 1998 la sospensione per mancanza di attivi della procedura fallimentare;

 

                                     -   con pubblicazione sul FUSC __________ l'Ufficio registri del Distretto di Riviera ha notificato la radiazione d'ufficio della società __________ ex art. 66 cpv. 2 ORC;

 

                                     -   vista la cancellazione della ragione sociale dell'escussa, la presente procedura è divenuta priva d'oggetto e deve pertanto essere stralciata;

 

                                     -   la tassa di giustizia è fissata in fr. 50.--, non si assegnano indennità;

 

 

pronuncia:              1.   L'appello 27 giugno 1997 di __________, è stralciato dai ruoli.

 

                                   2.   La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 50.--, già anticipata dall’appellante, rimane a carico di __________. Non si assegnano indennità.

 

                                   3.   Intimazione:    -    __________

                                         Comunicazione alla Pretura di Riviera

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria