Incarto n.
14.97.00088

Lugano

30 ottobre 1997/FC/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente
Pellegrini e Zali

 

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 14 maggio 1997 da

 

 

__________

rappr. da: avv. __________

 

 

contro

 

 

 

__________

rappr. dall'avv. __________

 

 

per ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n. __________ del 2/9 maggio 1997 dell’UE di Lugano;

 

sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano ha così deciso il 23 giugno 1997:

    1.    L'istanza è parzialmente accolta e, di conseguenza, l'opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ del 2/9 maggio 1997 dell’UE di Lugano è rigettata in via provvisoria per Fr. 386'482.30 oltre interessi al 10% dal 19 maggio 1996.

    2.    TG in Fr. 400.--, da anticipare dall'istante, è a carico della parte convenuta che rifonderà alla controparte Fr. 2'600.-- di indennità;

 

decisione tempestivamente dedotta in appello il 4 luglio 1997 dalla parte escussa che ha chiesto la reiezione dell'istanza, protestate spese e ripetibili;

 

mentre la precettante con osservazioni 28 luglio 1997 ha chiesto la reiezione dell'appello, protestate spese e indennità;

 

ritenuto

 

 

in fatto:

 

 

                                  A.   __________ procede contro __________ per Fr. 386'482.30 oltre accessori per il titolo di "conferimento d'ordine del 18.12.1995, fatture secondo distinta annessa (cfr. lett. __________ / __________, riconoscimento di debito del 18.11.1996; corrispondenti a Lit. 449'921.215 al cambio odierno di 8.59" (PE, doc. A).

 

                                  B.   La conferma d'ordine 18 dicembre 1995, stesa su carta intestata dell'escussa, non è stata firmata dall'amministratore unico della __________ "ma unicamente presumibilmente da un dipendente della __________ che svolge la parte amministrativa della società convenuta" (cfr. doc. B e verbale 23 giugno 1997, p.1).

 

                                  C.   La precettante ha prodotto quale doc. E un plico di 27 fatture attestanti l'avvenuto invio della merce ivi partitamente indicata e qualifica di riconoscimento di debito il doc. D (fotocopia della lettera 18 novembre 1996, redatta su carta intestata dell'escussa ma non firmata dall'amministratore unico e inviata ad __________ e per conoscenza all'avv. __________, da cui si evince l'ammissione del "debito di iniziali L. 360'000'000", dedotti tre acconti di fr. 19'500.-- ciascuno, come pure la speranza che "eventi positivi (specie nella tenuta del tempo)" consentano di "onorare i nostri impegni, garantiti in ogni caso dal consistente pacchetto ordini che __________ prevede per il mattone "Quick Brick" in aggiunta alle vendite del tradizionale".

 

                                  D.   Il 10 febbraio 1997 __________ ha sollecitato a __________ il pagamento di oltre 130 fatture emesse nel periodo dal 18 dicembre 1995 al 10 febbraio 1997 per complessive Lire 449'921'215, dedotto l'acconto di Lire 71'563'050 (doc. C). La sollecitatoria è stata inviata per conoscenza anche all'avv. __________ (doc. C).

 

                                  E.   All'udienza del 23 giugno 1997 __________ ha prodotto la lettera inviata dall'avv. __________ a __________ e ad __________ attestante che "a seguito di accordi e transazioni pecuniarie tra la __________ e le aziende del suo gruppo e la __________, ogni esposizione dell'__________ per forniture di laterizi è stata saldata con conseguente liberazione della __________ da ogni onere. Prego le destinatarie, come da decisioni dei loro organi deliberanti, di procedere secondo legge alle registrazioni contabili relative" (doc. 1).

 

                                  F.   Con sentenza 23 giugno 1997 la Pretore del Distretto di Lugano ha rigettato in via provvisoria per Fr. 386'482.30 l'opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________, atteso che per quanto qui di rilievo i decisivi doc. B e D, benché non sottoscritti dall'amministratore unico della __________, sono stati firmati - su carta intestata dell'escussa - da un dipendente della __________, società che svolge l'amministrazione della __________. A mente del primo giudice, il Tribunale federale in DTF 112 III 88 ss. ha precisato che non è contrario all'art. 4 Cost. rigettare in via provvisoria l'opposizione in base a un riconoscimento di debito firmato da un rappresentante dell'escusso anche in assenza di procura scritta di quest'ultimo e ciò riallacciandosi alle norme generali sulla rappresentanza nel senso che la firma di un rappresentante va ritenuta sufficiente nella misura in cui il potere di rappresentanza o l'efficacia della firma appaiono liquidi al procedente.

 

                                  G.   Con tempestivo appello, l'escussa censura in sostanza la carenza di un valido riconoscimento di debito, mancando le firme di persone autorizzate a firmare per __________, ritenuto che manca pure la prova documentale, validamente sottoscritta dall'escussa, che la merce ordinata sia stata non solo inviata ma anche consegnata.

 

                                  H.   Con osservazioni 28 luglio 1997 __________ evidenzia che la consegna della merce è stata provata e che i doc. B e D costituiscono valido riconoscimento di debito legittimante il rigetto provvisorio dell'opposizione, atteso che - per il richiamo a DTF 112 III 89 - non occorre la firma dell'amministratore unico ma è sufficiente che i documenti siano stati redatti "presumibilmente da un dipendente della __________ ", come peraltro ammesso dall'escussa all'udienza per il contraddittorio. La precettante qualifica di singolare la tesi dell'escussa di non riconoscere il doc. D, e segnatamente la firma ivi apposta, poiché prodotto in fotocopia: secondo __________ l'escussa sarebbe malvenuta a formulare siffatta censura, avendo irrimediabilmente omesso di eccepire di falso tale documento o di contestarne comunque la corrispondenza con l'originale.

 

 

Considerato

 

 

in diritto:

 

 

                                   1.   Se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito (cfr. DTF 122 III 126 cons.2) constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv.1 LEF).

 

                                  a)   La volontà di obbligarsi può risultare da un atto pubblico redatto nelle forme stabilite dal diritto federale e cantonale. I registri pubblici e i pubblici documenti fanno piena prova dei fatti che attestano, riservata la prova (non soggetta ad alcuna forma speciale) dell'inesattezza del loro contenuto. In linea di conto entrano in particolare il contatto di compravendita o donazione immobiliare, il contratto di pegno immobiliare e la cartella ipotecaria (Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in: Rep. 1989, p. 337).

 

                                  b)   La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata, non definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione a una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Cometta, op. cit., p.338).

 

                                  c)   Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede d'appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito (indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza) con il creditore, il debitore e il credito risultanti dai documenti prodotti (Cometta, op. cit., p.331).

 

 

 

 

 

                                   2.   Il riconoscimento di debito firmato da un rappresentante dell'escusso vincola quest'ultimo solo se vi è alternativamente:

 

                                         -     procura scritta;

                                         -     ammissione esplicita in documenti;

                                         -     ammissione esplicita all'udienza per il contraddittorio.

                                         Atti concludenti non sono sufficienti (cfr. Cometta, op. cit., p.340): la soluzione formalista, seguita da questa Camera (cfr., tra tante, CEF 29 maggio 1995 in re M. SA c. A. SA cons.1c e 2b, CEF 12 ottobre 1994 in re La M. d. P. Srl c. P. I. Ltd. SA cons.2c e 3, CEF 10 aprile 1987 in re I. SA c. R. H. A. cons.2), è quella che il Tribunale federale in DTF 112 III 88-89 reputa più corretta, così come Kurt Amonn, Die Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahre 1986, in: ZBJV 1988, p.328-329, avuto riguardo alle peculiarità della procedura sommaria di rigetto, anche se la tesi opposta - seguita dal primo giudice e sostenuta dalla precettante - non è arbitraria.

 

 

                                   3.   I doc. B e D sono potenzialmente in grado di costituire riconoscimento di debito, ove si realizzino i presupposti indicati al cons.2. Nel caso di specie, il solo dato certo è che entrambi i documenti non sono stati sottoscritti per l'escussa __________ dall'amministratore unico __________ (cfr. verbale 23 giugno 1997, p.1 e 3): nemmeno è noto chi li abbia firmati e di conseguenza non può risultare se l'innominato era legittimato a vincolare l'escussa, ad esempio in qualità di organo o di responsabile come direttore o procuratore con firma individuale. Ne consegue che, in assenza di una procura o di ammissione esplicita in documenti o in sede di udienza per il contraddittorio, l'ignoto autore dei doc. B e D non può vincolare l'escussa, avuto riguardo al rigore formale che connota la procedura sommaria di rigetto e non consente quelle valutazioni che nella procedura ordinaria il giudice del merito, nell'ambito del suo libero apprezzamento delle prove, può e deve invece formulare (DTF 106 III 100).

                                         Mancando pertanto un valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF, l'istanza di rigetto dell'opposizione di __________ va respinta e il pronunciato della giudice di prime cure in tal senso riformato.

 

 

 

 

                                   4.   L'appello 4 luglio 1997 di __________ deve quindi essere accolto. Tassa di giustizia e indennità nei due ordini di giudizio seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv.1 e 62 cpv.1 OTLEF).

 

 

Richiamato l'art. 82 LEF

 

 

PRONUNCIA

 

 

                                    I.   L’appello 4 luglio 1997 di __________, è accolto.

                                         Di conseguenza la sentenza 23 giugno 1997 della Pretore del Distretto di Lugano è così riformata:

 

                                         "1.    L'istanza 14 maggio 1997 di __________, è respinta.

                                          2.    La tassa di giustizia in Fr. 400.--, da anticipare dall'istante, resta a carico di __________, che rifonderà a __________ Fr. 2'600.-- di indennità".

 

                                   II.   La tassa di giustizia d'appello in Fr. 600.--, da anticipare dall'appellante, è a carico di __________, che rifonderà a __________ Fr. 2'000.-- di indennità.

 

                                  III.   Intimazione a:      -   __________

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                          La segretaria: