|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n. 14.98.00052 |
4 agosto 1998/FC/fb
|
In nome |
|
||
|
La Camera di
esecuzione e fallimenti |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dei giudici: |
Cometta, presidente |
|
segretaria: |
Baur Martinelli, vicecancelliera |
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 29 aprile 1998 da
|
|
__________
|
|
|
|
contro |
|
|
|
__________
|
tendente ad ottenere l’inventario preventivo ex art. 83 cpv.1 e 162 LEF dei beni della __________, protestate spese e ripetibili;
istanza ammessa dal Pretore del Distretto di Lugano che il 4 maggio 1998 ha ordinato all'Ufficio esecuzione di Lugano di procedere all'inventario di tutti i beni della __________
sentenza tempestivamente dedotta in appello il 12 maggio 1998 (inc. n. 14.98.50) da __________ che ha chiesto la reiezione della domanda d'inventario, protestate spese e ripetibili;
richiamato il decreto presidenziale 19 maggio 1998 di accoglimento parziale della domanda 12 maggio 1998 di effetto sospensivo formulata da __________;
vista l'ulteriore sentenza 13 maggio 1998 del Pretore del Distretto di Lugano che "annulla e sostituisce la decisione del 4 maggio 1998 a seguito errore di elaborazione dati";
preso atto dell'ulteriore appello 18 maggio 1998 (inc. n. 14.98.52) di __________ contro il secondo pronunciato pretorile del 13 maggio 1998;
viste le osservazioni 29 maggio 1998 di __________;
ritenuto
in fatto:
A. Con sentenza 17/23 aprile 1998 (doc. A) questa Camera ha respinto l'appello di __________, confermando il pronunciato pretorile di rigetto provvisorio dell'opposizione interposta da __________ al PE n.__________ dell’UE di Lugano per fr. 146'970.-- oltre accessori emesso contro di essa da __________.
Con sentenza 21/23 aprile 1998 (doc. B) la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello ha respinto il ricorso per cassazione di __________, confermando il pronunciato pretorile di rigetto provvisorio dell'opposizione interposta da __________ al PE n.__________ dell’UE di Lugano per fr. 6'390.-- oltre accessori emesso contro di essa da __________.
Le due sentenze non sono state oggetto di ulteriore impugnativa.
B. Con atto 16 aprile 1998 (doc. C) la Pretura del Distretto di Lugano ha citato __________ per l'udienza del 27 maggio 1998 per il contraddittorio sulla domanda di fallimento presentata da __________.
C. Con domanda d'inventario 29 aprile 1998 __________ ha chiesto al Pretore di ordinare all’UE di Lugano di allestire l’inventario dei beni della __________, ritenuto che "la situazione finanziaria della convenuta è a livello fallimentare".
D. Con decreto 4 maggio 1998 - in sostanza solo rettificato il 13 maggio 1998 con la sostituzione della nuova normativa dedotta dalla LALEF in luogo di quella pregressa derivata dal CPC ma di identico tenore - il Pretore ha ordinato l'inventario di tutti i beni di __________, ritenuto che le due sentenze di rigetto provvisorio cresciute in giudicato, la litispendenza di una domanda di fallimento formulata da un altro creditore e il fatto notorio dell'esistenza di numerose esecuzioni promosse contro __________ giustificassero il provvedimento conservativo.
E. Con tempestivi appelli 12 e 18 maggio 1998 contro i due pronunciati pretorili sostanzialmente identici, __________ ha chiesto l'annullamento dell'ordine pretorile di allestimento dell'inventario dei suoi beni, ritenuto che il giudizio pretorile si fonda esclusivamente sul fatto che sia pendente un'istanza di fallimento presentata da un ex dipendente dell'escussa per un importo "non significativo nel contesto della presente vertenza" che comunque verrà saldato integralmente prima dell'udienza del 27 maggio 1998. Per __________ non vi sono indizi né oggettivi né soggettivi tali da legittimare la misura dell'inventario, atteso che "l'appellante ha sempre soluto i suoi debiti, mentre non si può dire altrettanto dei propri clienti che si dimostrano vieppiù poco propensi a solvere puntualmente e integralmente le fatture staccate da __________ ".
F. Con osservazioni 29 maggio 1998 la creditrice ha chiesto la reiezione del gravame con considerazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato
in diritto:
1. L’inventario preventivo è misura di natura esclusivamente conservativa e costituisce un provvedimento incidentale nella procedura di fallimento.
Il suo scopo è di meglio tutelare i creditori, mettendoli al riparo da manovre scorrette che debitori alle soglie del fallimento potrebbero commettere.
2. Vi sono due specie di inventario preventivo in funzione del momento procedurale (cfr. Flavio Cometta, L’inventario preventivo nell’esecuzione in via di fallimento - art. 83 cpv.1 e 162 LEF -, in: Rep. 1993 p. 123):
a) alla crescita in giudicato formale della sentenza di rigetto provvisorio dell’opposizione (art. 83 cpv.1 LEF);
b) contestualmente alla notificazione della comminatoria di fallimento (art. 162 LEF).
Nel caso in esame torna applicabile la specie sub a), la sentenza di rigetto provvisorio essendo cresciuta in giudicato formale e mancando il requisito della notificazione della comminatoria di fallimento.
3. La concezione secondo cui l’inventario va ammesso , senza che sia esaminata la necessità di questa misura, già nella sola ipotesi che il creditore sia al beneficio di un pronunciato di rigetto provvisorio dell’opposizione cresciuto in giudicato, è opinione dottrinale ormai superata, oltre che in insanabile contrasto con la costante giurisprudenza del Tribunale federale a partire da DTF 82 I 145 ss. (cfr. Cometta, op. cit., p.123-124 con riferimenti).
4. E’ possibile ottenere l’inventario dei beni del debitore quando i fatti e le ragioni, per i quali si pretende che il debitore metta in pericolo i diritti del creditore, siano resi verosimili in modo da giustificare l’opportunità della misura richiesta.
Giurisprudenza e dottrina concordano nel ritenere l’opportunità dell’inventario quando, ad esempio, il debitore si prepari alla fuga, distragga i suoi beni, liquidi i suoi attivi a vil prezzo, cambi domicilio dopo la notifica del precetto esecutivo e ogniqualvolta vi siano indizi soggettivi o oggettivi tali da rendere verosimile il rischio di pregiudizio delle ragioni creditorie vantate dall’istante (cfr. Cometta, op. cit., p.124 con riferimenti).
5. Le due specie di inventario preventivo si differenziano, per quanto è qui di rilievo, sulla soglia di verosimiglianza richiesta per la concessione del provvedimento conservativo.
a) Per l’inventario ex art. 83 cpv.1 LEF occorre che si dia verosimiglianza qualificata: la possibilità di richiederlo prima che il credito fatto valere sia definitivamente accertato, impone maggiori cautele per la sua concessione.
b) Per evitare abusi, o comunque un uso incompatibile con le finalità dell’istituto, il grado di verosimiglianza deve essere qualificato nel senso che occorre un cumulo di indizi, tanto oggettivi che soggettivi, tali da legittimare la misura conservativa: il rischio di pregiudizio delle ragioni creditorie va ricondotto a elementi fattuali oggettivi di facile riscontro come pure ad attitudini dell’escusso soggettivamente discutibili (cfr. Cometta, op. cit., p.125).
6. Nel caso di specie è stata raggiunta la soglia richiesta del grado di verosimiglianza qualificata, atteso che sono cresciute in giudicato le sentenze di rigetto provvisorio dell'opposizione per gli importi di fr. 146'970.-- oltre accessori (doc. A) e di fr. 6'390.-- oltre accessori (doc. B), che con atto 16 aprile 1998 (doc. C) la Pretura del Distretto di Lugano ha citato __________ per l'udienza del 27 maggio 1998 per il contraddittorio sulla domanda di fallimento presentata da __________ e che il fatto notorio accertato dal primo giudice dell'esistenza di numerose esecuzioni promosse contro __________ sono elementi tali da giustificare il provvedimento conservativo. Per contro l'esito sarebbe stato diverso se l'appellante avesse dimostrato l'avvenuto pagamento del creditore __________ nella procedura già giunta allo stadio della citazione per il contraddittorio sulla domanda di fallimento e avesse prodotto la scheda/fedina esecutiva ex art. 8a LEF volta a confutare il fatto notorio accertato dal primo giudice dell'esistenza di numerose esecuzioni promosse contro __________: di tali documenti l'appellante si sarebbe potuta avvalere - a differenza della controparte - non trattandosi nei suoi confronti di fatti nuovi ex art. 22 cpv.4 LALEF, ritenuto che in prima istanza non vi è stato né poteva esservi contraddittorio in virtù dell'art. 19 LALEF.
7. Gli atti d'appello di __________ vanno quindi respinti.
La tassa di giustizia è a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1'500.-- di indennità.
Richiamati gli art. 25 n.2 lett.a, 83 cpv.1 e 162 LEF; 19 e 22 LALEF; 61 cpv.1 e 62 cpv.1 OTLEF;
pronuncia
1. Gli atti d'appello 12 e 18 maggio 1998 __________ sono respinti.
2. La tassa di giustizia in fr. 450.-- è a carico __________ che rifonderà all'ing. __________, fr. 1'500.-- di indennità.
3. Intimazione: __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria