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Incarto n. |
28 settembre 1998 /FP/fb
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In nome |
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La Camera di
esecuzione e fallimenti |
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composta dei giudici: |
Pellegrini, vicepresidente, Zali e Giani, quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente |
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segretaria: |
Baur Martinelli, vicecancelliera |
statuendo sull’istanza 25 settembre 1998 presentata da
__________ patrocinato dallo studio legale avv. __________
intesa ad ottenere la sospensione dell’esecuzione ai sensi dell’art. 85 LEF nella procedura fallimentare dipendente da istanza 29 luglio 1998 promossa da
__________
chiedente il fallimento dell'escusso con riferimento al precetto esecutivo n. __________ dell’UEF di Lugano;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con l’istanza in esame, fondata sull’art. 85 LEF, __________ chiede alla Camera di eccezione e fallimenti del Tribunale di Appello la sospensione della procedura esecutiva intentata contro di lui da __________, richiamando l’udienza di contraddittorio del 2 settembre 1998 conseguente all’istanza di fallimento proposta dalla creditrice, ove egli ha riferito al Pretore di avere ottenuto una dilazione del proprio debito, e lo scritto 25 settembre 1998 della procedente, con la quale essa ha chiesto l’annullamento della procedura di fallimento (doc. D);
che la creditrice, in effetti, con il citato scritto ha chiesto alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di Appello di annullare la procedura fallimentare in rassegna;
che l’istanza non è stata intimata alla creditrice per la presentazione dello osservazioni;
che, così come formulata, la domanda di __________ è d’acchito inammissibile, poiché l’istante non soltanto non indica quale decisione del Pretore essa intende impugnare davanti alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello e per quali ragioni, ma nemmeno pretende di agire in qualità di appellante, condicio sine qua non per rivolgersi nell’ambito di procedimenti come quello in esame - cause a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti - all’autorità ricorsuale cantonale (CEF e Corte di cassazione civile del Tribunale di appello) e per chiedere, se dal caso, decisioni di natura provvisionale (effetto sospensivo);
che l’istanza, intesa ad ottenere la sospensione della procedura esecutiva ai sensi dell’art. 85 LEF - la cui decisione spetta anzitutto al giudice di prime cure e non alla Camera di esecuzione e fallimenti, come preteso dall’istante - risulta poi addirittura incomprensibile, ove soltanto si consideri che in data 18 settembre 1998 è stato pronunciato il fallimento contro l’escusso, ciò che rende addirittura priva di oggetto e nemmeno ammissibile una richiesta di tale indole (Messaggio concernente la revisione della LEF, FF 1991 III, pag. 50);
che contro il decreto di fallimento è infatti dato il rimedio dell’appello (art. 174 LEF), con possibilità di richiesta di effetto sospensivo al Presidente della Camera adita (art. 22 cpv. 3 LALEF);
che l’istante non si è avvalso di tale rimedio, optando per contro per un iter curioso, ossia sollecitando la Camera di esecuzione e fallimenti a sospendere l’esecuzione ai sensi dell’art. 85 LEF come autorità di primo grado, ossia senza prima insorgere contro una concreta decisione che il Pretore -a torto o a ragione- avrebbe preso nei suoi confronti;
che per queste ragioni l’istanza - proposta con leggerezza, ove si consideri che l’estensore è un licenziato in diritto - va pertanto dichiarata inammissibile senza ulteriori formalità, con carico di spese e tassa di giustizia all’istante (art. 61 OTLEF);
che, infine, si volesse anche per denegata ipotesi considerare l’istanza come ricorso contro il decreto di fallimento - anche alla luce della richiesta della creditrice di annullare la procedura fallimentare - il destino del debitore sarebbe comunque segnato, ove si consideri che egli non ha in ogni modo reso verosimile la sua solvibilità (art. 174 cpv. 2 LEF);
per queste ragioni
pronuncia
1. L’istanza è inammissibile.
2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 100.- sono posti a carico dell’istante.
3. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 5
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il vicepresidente La segretaria