Incarto n.
14.98.00128

Lugano

23 luglio 1999/B/fc/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente
Zali e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Pellegrini, assente)

 

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa n. EF.__________ della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, promossa  con istanza 25 settembre 1998 da

 

 

__________

patr. dallo Studio legale __________

 

 

contro

 

 

arch. __________

patr. dall'avv. __________

 

 

che la Pretore con sentenza 22 ottobre 1998 ha accolto rigettando in via provvisoria l’opposizione interposta al PE n. __________ del 22/23 settembre 1998 dell’UE di Lugano.

 

Ed ora sull’appello 3 novembre 1998 dell’arch. __________ che chiede la reiezione dell’istanza.

 

 

Considerato

 

                                         che la __________ ha presentato istanza di rigetto dell’opposizione per fr. 7’666 oltre interessi al 7% di fr. 3’833 dal 1. agosto 1998 e di fr. 3’833.-- dal 1. settembre 1998;

 

                                         che ex art. 13 LOG il Pretore conosce, previo esperimento di conciliazione, e giudica inappellabilmente, salvo ricorso in cassazione, le cause che eccedono la competenza del giudice di pace e non raggiungono il valore determinabile di fr. 8’000.-- e quelle che gli devono essere devolute come inappellabili indipendentemente dal loro valore;

 

                                         che ex art. 5 CPC se l’oggetto della lite è valutabile in denaro, il valore è determinato dalla domanda;

 

                                         che l’istanza di rigetto dell’opposizione presentata in Pretura riguardava un credito di fr. 7’666.--, per cui la decisione della Pretore assume il connotato di inappellabile e non può essere impugnata con appello ma unicamente con ricorso per cassazione;

 

                                         che di conseguenza si giustifica la trasmissione d’ufficio del gravame alla Camera di cassazione civile per sua competenza;

 

 

per i quali motivi

in applicazione dell’art. 126 CPC

 

pronuncia

 

                                   1.   L’appello (recte: ricorso per cassazione) 3 novembre 1998 dell’arch. __________, è trasmesso per competenza alla Camera di cassazione civile del Tribunale di appello.

 

                                   2.   Intimazione:       -    __________

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria