Incarto n.
14.98.00135

Lugano

25 novembre 1998

B/fc/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente
Pellegrini e Zali

 

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo nella causa fallimentare dipendente dall’istanza  24 settembre 1998 presentata da

 

 

__________

 

 

contro

 

 

__________

patr. da: Studio legale __________

 

 

 

sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 10 novembre 1998 ha così pronunciato:

 

      “1.   È pronunciato il fallimento della __________, a far tempo da martedì __________, alle ore 14.00.

 

       2./3./4. omissis”

 

Sentenza tempestivamente dedotta in appello il 18 novembre 1998 dalla __________ che ne postula l’annullamento;

 

 

 

 

 

 

 

ritenuto

 

in fatto:                 A.      Con istanza 24 settembre 1998 la __________ ha chiesto il fallimento della __________ per Fr. 1’780.60 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.

 

                                B.      All’udienza di contraddittorio del 21 ottobre 1998 l’escussa non è comparsa.

 

                                C.      L’appellante adduce di avere saldato il suo debito prima della declaratoria di fallimento, producendo una dichiarazione 9 novembre 1998 della creditrice in cui quest’ultima conferma che lo stesso giorno la debitrice ha saldato il premio scoperto così come le relative spese esecutive (doc. A).

 

Considerato

 

 

in diritto:               1.      Giusta l'art. 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con documenti che il debito, compreso gli interessi e le spese, è stato estinto.

                                          Per l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.

 

                                2.      L’appellante adduce per la prima volta in sede d’appello, di aver saldato il suo debito prima della declaratoria di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub C. Questo documento costituisce prova sufficiente dell’avvenuto pagamento ante declaratoria di decozione: il fallimento va quindi annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.

 

                                3.      La tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante, non essendo comparsa avanti al primo giudice, in ambo le sedi (art. 49 OTLEF).

                                          Non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).

                                          Le spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 171, 172 e 174 LEF

 

 

 

pronuncia:               I.   L’appello 18 novembre 1998 della __________, è accolto e di conseguenza il giudizio di prima sede è così riformato:

 

                                         “1.    La dichiarazione di fallimento 10 novembre 1998 pronunciata dalla Pretore del Distretto d Lugano, Sezione 5, inc. FA.98.00774, nei confronti della __________, è annullata.

                                          2.    La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico della __________

                                          3.    Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della __________.”

 

                                   II.   La tassa di giustizia di Fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall’appellante, resta a suo carico.

 

                                  III.   Intimazione a:      -   __________

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il Presidente:                                                                  La segretaria: