Incarto n.
14.1998.146

Lugano

28 maggio 2003

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

 

 

 

Composta dei giudici:

Cometta, presidente,
Pellegrini e Chiesa

 

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 5 novembre 1998 da

 

 

__________

patr. dall’avv. __________

 

 

contro

 

 

 

__________

patr. dall’avv. __________

 

 

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 13/15 ottobre 1998 dell’UE di Lugano;

 

sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 26 novembre 1998 ha così deciso:

 

“1.     L’istanza è respinta.

 

2.       La tassa di giustizia in fr. 270.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 1’000.-- a titolo di indennità.”

 

Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata la procedente che con atto 10 dicembre 1998 ha postulato l’accoglimento dell’istanza, protestate spese e ripetibili;

 

rilevato che con osservazioni 8 gennaio 1999 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;

 

preso atto che con decreto 24 settembre 1999 la Pretura del Distretto di Lugano

ha pronunciato il fallimento della __________;

 

ritenuto che ex art. 206 cpv. 1 LEF tutte le esecuzioni in corso contro la fallita

cessano di diritto durante la procedura di fallimento;

 

preso atto che la procedura di fallimento è stata nel frattempo chiusa e che la

__________ è stata cancellata d'ufficio dal Registro di commercio il 7 marzo 2003;

 

considerato come la procedura d'appello sia così divenuta priva d'oggetto, per cui

va stralciata dai ruoli;

 

ritenuto che malgrado la soccombenza, essendo __________ stata cancellata

dal Registro di commercio il 7 marzo 2003, la stessa non può più essere condannata al pagamento della tassa di giustizia e alla rifusione di ripetibili a controparte

 

 

pronuncia:

 

                                          1.   L'appello 10 dicembre 1998 __________ è stralciato dai ruoli.

 

                                         

                                          2.   La tassa di giustizia di fr. 50.--, resta a carica di chi l’ha anticipata. A __________ saranno retrocessi fr. 350.--versati in eccedenza. Non si assegnano indennità.

 

 

                                          3.   Intimazione:      - __________

                                               Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano,

                                               Sezione 5.

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria