|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n. |
Lugano
|
In nome |
|
||
|
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
Composta dei giudici: |
Cometta,
presidente, |
|
segretaria: |
Baur Martinelli, vicecancelliera |
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 5 novembre 1998 da
|
|
__________ patr. dall’avv. __________
|
|
|
|
contro |
|
|
|
__________ patr. dall’avv. __________
|
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 13/15 ottobre 1998 dell’UE di Lugano;
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 26 novembre 1998 ha così deciso:
“1. L’istanza è respinta.
2. La tassa di giustizia in fr. 270.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 1’000.-- a titolo di indennità.”
Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata la procedente che con atto 10 dicembre 1998 ha postulato l’accoglimento dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
rilevato che con osservazioni 8 gennaio 1999 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;
preso atto che con decreto 24 settembre 1999 la Pretura del Distretto di Lugano
ha pronunciato il fallimento della __________;
ritenuto che ex art. 206 cpv. 1 LEF tutte le esecuzioni in corso contro la fallita
cessano di diritto durante la procedura di fallimento;
preso atto che la procedura di fallimento è stata nel frattempo chiusa e che la
__________ è stata cancellata d'ufficio dal Registro di commercio il 7 marzo 2003;
considerato come la procedura d'appello sia così divenuta priva d'oggetto, per cui
va stralciata dai ruoli;
ritenuto che malgrado la soccombenza, essendo __________ stata cancellata
dal Registro di commercio il 7 marzo 2003, la stessa non può più essere condannata al pagamento della tassa di giustizia e alla rifusione di ripetibili a controparte
pronuncia:
1. L'appello 10 dicembre 1998 __________ è stralciato dai ruoli.
2. La tassa di giustizia di fr. 50.--, resta a carica di chi l’ha anticipata. A __________ saranno retrocessi fr. 350.--versati in eccedenza. Non si assegnano indennità.
3. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano,
Sezione 5.
Il presidente La segretaria