Incarto n.
14.98.00021

Lugano

26 marzo 1998

/B/fc/kc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali

 

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 12 dicembre 1997 da

 

 

__________

 

 

contro

 

 

__________

 

 

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 19/22 settembre 1997 dell’UE di Lugano;

 

sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 2 febbraio 1997 ha così deciso:

 

                                “1.      L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria.

 

                                 2.      La tassa di giustizia in Fr. 180.--, da anticipare dalla parte istante, è posta  a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere a controparte Fr. 300.-- a titolo di indennità.”

 

Sentenza dedotta in appello dall’escusso che con atto 16 febbraio 1998 ha postulato la reiezione dell’istanza;


ritenuto in  fatto e considerando in diritto

 

                                 –      che la sentenza 2 febbraio 1998 della Preture del Distretto di Lugano, Sezione 5, è stata spedita lo stesso giorno per invio raccomandato all’escusso;

 

                                 –      che secondo la ricerca postale la sentenza è stata distribuita all’appellante il 3 febbraio 1998;

 

                                 –      che nella procedura sommaria il termine per proporre appello è ridotto a dieci giorni (art. 308 cpv. 1 e 388 cpv. 3 CPC);

 

                                 –      che nella concreta fattispecie il termine di dieci giorni ha iniziato a decorrere il 4 febbraio 1998, ex art. 131 cpv. 1 CPC non essendo compreso nel computo dei termini il 3 febbraio 1998, giorno della ricezione della sentenza da parte dell’appellante;

 

                                 –      che di conseguenza il termine per appellare è giunto a scadenza venerdì 13 febbraio 1998, donde l’irrimediabile tardività dell’atto di appello datato e spedito il 16 febbraio 1998;

 

                                 –      che pertanto la tassa di giustizia è a carico dell’appellante;

 

 

per questi motivi,

richiamati gli art. 308 cpv. 1 e 388 cpv. 3 CPC

 

 

pronuncia:           1.      L’appellazione 16 febbraio 1998 di __________, è inammissibile siccome tardiva.

 

                                2.      La tassa di giustizia di Fr. 100.-- è a carico di __________.

 

                                3.      Intimazione:

                                          - __________              

                                          Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                           La segretaria