Incarto n.
14.98.00036

Lugano

29 luglio 1998

B/fc/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente,
Pellegrini e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Zali assente)

 

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 30 gennaio 1998 da

 

 

__________ patr. dall'avv. __________

 

 

contro

 

 

__________

patr. dall'avv. __________

 

 

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n__________ del 19 gennaio 1998 dell’UE di Lugano;

 

sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, con sentenza 13 marzo 1998 ha così deciso:

 

     “1.   L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria.

 

      2.   La tassa di giustizia in fr. 300.--, da anticipare dalla parte istante, rimane a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 1’400.-- a titolo di indennità.”

 

 

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall’escusso, che con atto 26 marzo 1998 ha postulato la reiezione dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;

 

con osservazioni 30 aprile 1998 la parte appellata ha comunicato di avere lo stesso giorno ritirato l’esecuzione n. __________dell’UE di Lugano, producendo copia del ritiro;

 

ritenuto come in seguito al ritiro dell’esecuzione in esame da parte della procedente, la procedura di appello è divenuta priva d’oggetto, per cui va stralciata dai ruoli;

 

preso atto che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva d’oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezione fatta nell’evenienza in cui le parti ne concordino un diverso riparto;

 

rilevato che un tale riparto non è stato concordato dalle parti, per cui la tassa di giustizia di Fr. 450.-- e l'indennità fissata in Fr. 1'400.--, in considerazione del valore litigioso di Fr.  121'000.-- oltre interessi, vanno caricate alla parte appellata

 

 

pronuncia

 

 

                                    1.   L’appello 26 marzo 1998 __________ è stralciato dai ruoli nel senso dei considerandi.

 

                                    2.   La tassa di giustizia di fr. 450.--, già anticipata __________, è posta a carico della __________ la quale rifonderà __________ fr. 1’400.-- a titolo di indennità.

  

                                    3.   Intimazione:

                                          - avv. __________

                                          - avv. __________

                                          Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria