Incarto n.
14.98.00058

Lugano

28 luglio 1998

B/fc/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente,
Pellegrini e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Zali, assente)

 

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

visto l’appello 2 giugno 1998 nella causa promossa da

 

 

__________

patr. da: avv. __________

 

 

contro

 

 

 

__________, 

 

 

evidenziato che l’azione ex art. 85a LEF è volta in primo luogo all’accertamento dell’inesistenza del credito dedotto in esecuzione e solo in via accessoria può tendere anche all’ordine di far iscrivere all’Ufficio esecuzione, nel registro delle esecuzioni in corrispondenza di quella topica, la lettera E  che significa estinzione dell’esecuzione (art. 10 del Regolamento sui formulari e registri da impiegare in tema di esecuzione e fallimento e nella contabilità, del 5 giugno 1996 (Rform, in RS 281.31);

 

ritenuto trattarsi di azione di merito, ancorchè accelerata, non impugnabile alla CEF;

 

rilevato che l’istanza al Pretore, ancorché richiami l’art. 85a LEF, è costruita in sostanza sull’art. 85 LEF;

 

atteso che comunque non sarebbero stati dati i presupposti per accedere a quanto richiesto nemmeno ex art. 85 LEF in procedura sommaria;

 

evidenziato in via abbondanziale che contrariamente all’assunto pretorile la via dell’art. 85a LEF è data quando vi è un interesse giuridico, come potrebbe essere quando il quantum del PE fosse suscettibile di pregiudicare ad esempio una domanda di credito bancario formulata dall’escusso, e vi fossero comunque rischi concreti di pregiudizio in connessione con domande di informazione ex art. 8a LEF, contrariamente alle tesi di Jaeger/Walder/Kull/Kottmann (cfr. CEF 15 gennaio 1998 in re M.P: c. S.SA), che considerano solo un caso di applicazione e ne omettono altri pure meritevoli di approfondimento giudiziale;

 

preso atto che con scritto 22 giugno 1998 il patrocinatore di __________ ha ritirato l’appello;

 

ritenuto come il gravame sia così divenuto privo d’oggetto;

 

rilevato che per le peculiarità del caso si prescinde dal prelevare la tassa di giustizia;

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’appello 2 giugno 1998 di __________, è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.

 

                                   2.   Non si preleva la tassa di giustizia.

 

                                   3.   Intimazione:

                                         __________

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione  5

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria