Incarto n.
14.98.00061

Lugano

28 luglio 1998

B/fc/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente
Pellegrini e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Zali, assente)

 

segretario:

Baur Martinelli

 

 

statuendo sulla procedura fallimentare in via cambiaria dipendente dall’istanza 8 aprile 1998 presentata da

 

 

__________

 

 

contro

 

__________

 

 

 

sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 4 giugno 1998 ha così deciso:

 

    “1.   E` pronunciato il fallimento della ____________________a far tempo da giovedì 4 giugno 1998 alle ore 14.00.

 

    2., 3., 4. omissis.”

 

Contro questa decisione si è aggravata la __________ con atto di appello 17 giugno 1998 chiedendo l’annullamento del fallimento;

 

rilevato che la parte appellata non ha presentato osservazioni;

 

 

 

ritenuto in fatto e considerando in diritto

 

 

                                     -   che con pronunciato 4 giugno 1998 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha decretato il fallimento cambiario della __________

 

                                     -   che con atto 17 giugno 1998 la __________ ha chiesto l’annullamento del fallimento rilevando di avere raggiunto un accordo con la creditrice e producendo una lettera della __________ datata 17 giugno 1998 (doc. 3) in merito;

 

                                     -   che è principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che, in materia di esecuzione cambiaria, la decisione con cui il giudice accorda o rifiuta il fallimento non è suscettibile di ricorso all’autorità giudiziaria superiore, non permettendo l’art. 189 cpv. 2 LEF di applicare l’art. 174 LEF trattandosi di silenzio qualificato (cfr. CEF 4 luglio 1995 in re B.B. c. A.L. N. SA, 24 settembre 1990 in re T.I. SA c. C. SA, 10 ottobre 1989 in re H.P.K. c. A. SA cons. 1 e 14 luglio 1987 in re B.P. SA c. A.I.E. SA cons. 1; TF (CEF) 11 marzo 1985 in re C. c. P. SA in Rep 1986 p. 33; CEF 14 maggio 1982 in re P. SA c. B. in Rep 1983 p. 141; Amonn / Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 38 n. 42 p. 302; Pierre Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993; Antoine Favre, Droits des poursuites, Friborgo, 1974 p. 282;

 

                                     -   che la soluzione del legislatore va condivisa poichè si innesta sul principio di celerità che caratterizza l’istituto dell’esecuzione cambiaria, atteso che l’escusso può far valere i suoi diritti con l’opposizione al PE e ritenuto che il giudizio di primo grado in materia di rigetto è impugnabile. Contro la declaratoria di fallimento non è dato pertanto un rimedio ordinario di diritto, ma unicamente il ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale (Amonn/Gasser, op. cit. § 38 n. 43 p. 302);

 

                                     -   che pertanto l’appello 17 giugno 1998 della __________ va dichiarato irricevibile siccome formalmente improponibile;

 

                                     -   che la fallita è rinviata, se del caso, all’istituto della rivocazione del fallimento ex art. 195 LEF, proponibile al Pretore nel periodo intercorrente tra la scadenza dei termini per le insinuazioni dei crediti e la declaratoria di chiusura del fallimento (art. 195 cpv. 2 LEF) nell’ipotesi in cui la fallita provi che tutti i debiti sono stati estinti (art. 195 cpv. 1 n. 1 LEF), oppure ove produca una dichiarazione scritta di tutti i creditori con cui ritirano le loro insinuazioni (art. 195 cpv. 1 n. 2 LEF) o quando sia intervenuto un concordato (art. 195 cpv. 1 n. 3 LEF), ritenuto  che in caso di revoca del fallimento, la qui appellante sarà reintegrata nella libera disposizione del suo patrimonio;

 

                                     -   che la tassa di giustizia va posta a carico della ricorrente (art. 52 e 61 cpv. 1 OTLEF), mentre  non si assegnano indennità alla controparte  non avendo presentato osservazioni;

 

                                     -   che essendo stato concesso effetto sospensivo parziale, si impone la pronuncia del fallimento, prescindendo dal rinvio al primo giudice per ragioni di ovvia opportunità;

 

per i quali motivi,

richiamati gli art. 188 e 189 LEF

 

 

pronuncia               1.    L’appello 17 giugno 1998 della ____________________è irricevibile.

                               

                               1.1.   Di conseguenza è dichiarato il fallimento della __________ a far tempo da

 

                                         mercoledì 5 agosto 1998 alle ore 14.00.

 

                                   2.   La tassa di giustizia di Fr. 120.--, è a carico della __________

 

                                   3.   E' ordinata la pubblicazione dei punti 1. e 1.1. del presente dispositivo sul FUC e FUSC.

 

                                   4.   Intimazione:

                                         -     __________

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.

 

 

per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria