Incarto n.
14.98.00066

Lugano

25 agosto 1998

B/fc/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali

 

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza 2 aprile 1998 presentata da

 

 

 

 

 

contro

 

 

__________

patr. dall'avv. __________

 

 

sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 18 giugno  1998 ha così pronunciato:

 

      “1.  È pronunciato il fallimento di __________, __________, a far tempo da Giovedì 18 giugno 1998, alle ore 14.00.

 

       2./3./4. omissis”

 

Sentenza tempestivamente dedotta in appello il 26 giugno  1998 da __________ che ne postula l’annullamento;

 

richiamato il decreto presidenziale 1/8 luglio 1998 che ha accordato all’appello effetto sospensivo parziale;

 

 

 

 

 

 

ritenuto

 

in fatto:                 A.      Con istanza 2 aprile 1998 la __________ ha chiesto il fallimento di __________ per fr. 6’470.70 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.

 

                                B.      All’udienza di contraddittorio del 29 aprile 1998 l’escusso non è comparso.

 

                                C.      L’appellante adduce di avere ottenuto una dilazione di pagamento dalla creditrice, producendo una lettera 26 giugno 1998 (doc. E) di quest’ultima, in cui viene confermato che già nel mese di aprile 1998 era stato concordato con il debitore il pagamento del debito in rate mensili fino al 31 dicembre 1998.

 

                                D.      La creditrice non ha formulato osservazioni.

 

 

Considerato

 

 

in diritto:               1.      Giusta l'art. 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con documenti che il creditore gli ha concesso una dilazione.

                                          Per l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.

 

                                2.      L’appellante adduce per la prima volta in sede d’appello, di avere ottenuto dalla creditrice una dilazione di pagamento prima della declaratoria di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub C. Questo documento costituisce prova sufficiente della concessione di una dilazione ante declaratoria di decozione: il fallimento va quindi annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.

 

                                3.      La tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante, non essendo comparso avanti al primo giudice, in ambo le sedi (art. 49 OTLEF).

                                          Non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).

                                          Le spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 171, 172 e 174 LEF

 

 

pronuncia:               I.   L’appello 26 giugno 1998 di ____________________, è accolto e di conseguenza il giudizio di prima sede è così riformato:

 

                                         “1.    La dichiarazione di fallimento 18 giugno 1998 pronunciata dalla Pretore del Distretto d Lugano, Sezione 5, inc. FA.__________, nei confronti di __________, è annullata.

                                          2.    La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico di __________.

                                          3.    Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di __________.”

 

                                   II.   La tassa di giustizia di Fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall’appellante, resta a suo carico.

 

                                  III.   Intimazione a:      -   __________

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

.

Il Presidente                                                                    La Segretaria