Incarto n.
14.99.00035

Lugano

22 luglio 1999

/MR/fc/kc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente,
Zali e Giani quest’ultimo in sostituzione

del giudice Pellegrini, assente

 

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo nella causa a procedura sommaria di cui inc.n. __________ della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, a dipendenza delle istanze di erezione di inventario provvisorio  17 marzo 1999 di

 

 

__________

 

 

nei confronti di

 

 

__________

 

nelle esecuzioni in via cambiaria n.__________ e __________ promosse da __________ .

 

Istanze parzialmente accolte dal Pretore che con decisione 31 marzo 1999 ha ordinato all’UE di Lugano di procedere all’allestimento dell’inventario preventivo ex art.183 cpv.1 LEF di tutti i beni della __________

 

Decisione dedotta in appello da __________ Proj__________ct __________ __________ con atto di appello 6 aprile 1999 chiedente sia giudicato:

 

                               “1.      L’appello è accolto.

                                          Conseguentemente la sentenza 31 marzo 1999 resa dal Pretore di Lugano, Sezione 5, è annullata e in riforma è giudicato come segue:

 

                                                  1.       L’istanza è respinta.

                                                  2.       Protestate spese e ripetibili.

                                         

                                 2.      Protestate spese e ripetibili della seconda sede.”

 

Richiamata l’ordinanza presidenziale  9 aprile 1999 con la quale in parziale accoglimento della domanda di concessione dell’effetto sospensivo, è stata ordinata l’esecuzione del decreto d’inventario 31 marzo 1999, tuttavia con deposito presso l’UE di Lugano dell’esemplare – sigillato – del verbale d’inventario per la creditrice;

 

Preso atto dello scritto 12 luglio 1999 con cui l’appellante comunica che “le parti hanno congiuntamente chiesto il ritiro dell’inventario preventivo contro cui __________ si era appellata” e postula “lo stralcio della procedura ricorsuale senza l’assegnazione di spese e ripetibili”;

 

Preso pure atto dello scritto 9 luglio 1999 dell’UE di Lugano, indirizzato all’avv. __________ con copia all’avv. __________ e allegato allo scritto 12 luglio 1999 sopra citato, con cui l’Ufficio conferma “la comunicazione del 22.6.99 dell’avv. __________ ” e prende atto “del ritiro della domanda di inventario preventivo”;

 

Richiamati l’art. 25 LEF e gli art. 48, 61 cpv.1 e 62 cpv.1 OTLEF;

 

Ritenuto che l’esito della procedura giustifica il prelievo di una tassa di giustizia ridotta e la rinuncia all’attribuzione di indennità alle parti;

 

 

pronuncia:             I.      L’appello 6 aprile 1999 di ___________ è stralciato dai ruoli in quanto divenuto privo di oggetto.

 

                                 II.      La tassa di giustizia della presente decisione di Fr. 50.–– è a carico dell’appellante, mentre non si attribuiscono indennità alle parti.

 

                                III.      Intimazione a:

                                          ____________

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                           La segretaria