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Incarto n. |
17 dicembre 1999 /B/fc/fb
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In nome |
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La Camera
di esecuzione e fallimenti |
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composta dei giudici: |
Cometta,
presidente |
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segretaria: |
Baur Martinelli, vicecancelliera |
statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall'istanza 16 agosto 1999 presentata da
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__________
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contro |
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__________ patr. dall'avv. __________
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sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 13 ottobre 1999 ha così deciso:
" 1. È pronunciato il fallimento di __________ a, a far tempo da `mercoledì __________ alle ore 14.00
2./3./4. Omissis"
Sentenza tempestivamente dedotta in appello il 19 ottobre 1999 da __________ che ne postula l'annullamento;
richiamato il decreto presidenziale 21/26 ottobre 1999 che ha accordato all'appello effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto
A. Con istanza 16 agosto 1999 __________ ha chiesto il fallimento di __________ per fr. 204.65 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All'udienza di contraddittorio del 6 ottobre 1999 nessuno è comparso.
C. L'appellante adduce di avere saldato il suo debito prima della pronuncia del fallimento, producendo una ricevuta 11 ottobre 1999 della creditrice, in cui quest'ultima dichiara di avere ricevuto dal debitore l'importo di fr. 204.65 per il premio concernente la polizza auto n. __________risp. l'esecuzione in oggetto (doc. B).
D. La __________ non ha presentato osservazioni
Considerato
In diritto
1. Giusta l'art. 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con documenti che il debito compresi gli interessi è stato estinto.
Per l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.
2. L'appellante adduce per la prima volta in sede d'appello, di avere saldato il suo debito prima della declaratoria di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub C. Questi documenti costituiscono prova sufficiente dell'avvenuto pagamento ante declaratoria di decozione: il fallimento va quindi annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.
3. La tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante, non essendo comparso avanti al primo giudice, in ambo le sedi (art. 49 OTLEF).
Non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Le spese dell'Ufficio fallimenti sono caricate all'appellante.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 171, 172 e 174 LEF
pronuncia
I. L'appello 19 ottobre 1999 __________, è accolto.
"1. La dichiarazione di fallimento 13 ottobre 1999 pronunciata dalla Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, inc. FA.99.00621 nei confronti di __________, è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico di __________.
3. Le spese dell'Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della __________."
II. La tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall'appellante, resta a suo carico.
III. Intimazione:
- __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria