Incarto n.
14.1999.00120

Lugano

17 dicembre 1999 /B/fc/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente
Pellegrini e Zali

 

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 31 agosto 1999 da

 

 

__________

 

 

contro

 

 

__________

 

 

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n. __________ del 19 maggio/7 luglio 1999 dell'UEF di Locarno:

 

sulla quale istanza il Pretore di Locarno-Campagna con sentenza 28 ottobre 1999 ha così deciso:

 

 

    "1.  L'istanza è accolta; l'opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione e fallimenti, Locarno, è respinta in via provvisoria per fr. 29'056.25 oltre interessi al 5% dal 28.10.1995 e fr. 100.-- di spese esecutive.

 

     2.   Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 350.--, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico della parte convenuta, la quale rifonderà a controparte fr. 100.-- di indennità."

 

 

Sentenza dedotta in appello dall'escusso che con atto 17 novembre 1999 è insorto contro la decisione pretorile;

 

preso atto che nel caso di specie sono dati gli estremi per procedere ex art. 313 bis CPC;

 

 

ritenuto in fatto e considerando in diritto

 

                                  -      che la sentenza 28 ottobre 1999 del Pretore di Locarno-Campagna reca il timbro d’intimazione dello stesso giorno;

 

                                  -      che secondo la ricerca postale la sentenza è stata data alla posta il 28 ottobre 1999 e distribuita a __________ il 29 ottobre 1999;

 

                                  -      che nella procedura sommaria il termine per proporre appello è ridotto a dieci giorni (art. 22 cpv. 1 LALEF);

 

                                  -      che nella concreta fattispecie il termine di dieci giorni ha iniziato a decorrere il 30 ottobre 1999, ex art. 131 cpv. 1 CPC non essendo compreso nel computo dei termini il 29 ottobre 1999, giorno della ricezione della sentenza da parte dell’appellante;

 

                                  -      che di conseguenza il termine per appellare è giunto a scadenza lunedì 8 novembre 1999, donde l’irrimediabile tardività dell’atto di appello datato e spedito il 17 novembre 1999;

 

                                 -       che viste le peculiarità del caso si prescinde dal prelevare la tassa di giustizia;

 

 

per questi motivi,

richiamato l'art. 22 cpv. 1 LALEF

 

 

pronuncia:           1.      L’appellazione 17 novembre 1999 __________, è inammissibile siccome tardiva.

 

                                2.      Non si preleva la tassa di giustizia.

 

 

 

 

 

 

                                3.      Intimazione:

                                          - __________

                                          Comunicazione alla Pretura di Locarno-Campagna

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                            La segretaria