Incarto n.
14.1999.00027

Lugano

17 dicembre 1999

B/fc/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente
Pellegrini e Zali

 

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 4 febbraio 1999 da

 

 

__________

patr. dall'avv. __________

 

 

contro

 

 

__________

patr. dall'avv. __________

 

 

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n. __________ del7/11 gennaio 1999 dell'UE di Lugano;

 

sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha stralciato la causa dai ruoli come segue:

 

    "Visto quanto precede la presente causa è stralciata dai ruoli senza ulteriori formalità.

    Non si prelevano tasse e spese e non si assegnano indennità ritenuto che le medesime saranno decise in sede di merito"

 

Contro il decreto di stralcio si è tempestivamente aggravata la __________ con atto

di appello  22 marzo 1999, postulando:

 

 

 

    "1.  L'appello è accolto.

           Di conseguenza, il decreto di stralcio contenuto nel verbale 12 marzo 1999 è così riformato:

 

           visto quanto precede la presente causa è stralciata dai ruoli senza ulteriori formalità.

           Non si prelevano tasse e spese, mentre che la parte istante verserà alla convenuta l'importo di franchi 2'000.-- a titolo di indennità.

 

    2.    Protestate tasse, spese e indennità di seconda istanza."      

 

 

Rilevato che la parte appellata non ha presentato osservazioni;

 

 

ritenuto

 

 

in fatto

 

 

                                  A.   Con PE n. __________ del 7/11 gennaio 1999 dell'UE di Lugano la __________ ha escusso la __________ per l'incasso di fr. 340'186.50 oltre interessi al 5% dal 4 gennaio 1999, indicando quale titolo di credito: " fatture impagate per fornitura arredamento negozio __________ al 4.1.1999 (capitale pari a ITL 407'824'123 al tasso di cambio del 4.1.1999: ITL 1000 = 0.83415 CHF).

                                         Interposta tempestiva opposizione dall'escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretore.

 

 

                                  B.   La procedente fonda la sua pretesa su un plico di fatture e bollettini di accompagnamento (doc. C) relative alla fornitura dell'arredamento di un negozio situato a __________.

 

 

                                  C.   All'udienza di contraddittorio il rappresentante della procedente, ritenuto che agli atti non vi era un valido riconoscimento di debito, nessuno dei documenti prodotti essendo firmato dall'escussa, ha ritirato l'istanza di rigetto dell'opposizione.

 

 

                                  D.   Con decreto 12 marzo 1999 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha stralciato la causa dei ruoli senza prelevare la tassa di giustizia e senza assegnare indennità.

                                  E.   Contro il decreto di stralcio si è tempestivamente aggravata la __________ rilevando di avere incaricato un rappresentante legale, il quale ha diligentemente preparato la difesa. Il suo patrocinatore ha esaminato i documenti prodotti da controparte e la giurisprudenza, parzialmente contraddittoria, relativa alla questione a sapere se un bollettino di accompagnamento può costituire valido titolo di rigetto. L'escussa ha sostenuto di avere fatto allestire pure una prova peritale privata allo scopo di rendere verosimile l'esistenza e la gravità dei difetti della merce notificata alla procedente.

 

 

Considerato

 

 

In diritto:

 

 

                                   1.

 

                                  a)   L'appellante ha chiesto l'assegnazione di un'indennità di fr. 2'000.--.

                                         Ex art. 62 cpv. 1 OTLEF nelle contestazioni concernenti tra l’altro il rigetto o l’ammissibilità di un’opposizione il giudice può, a domanda della parte vincente, condannare la parte soccombente a pagare un’equa indennità come risarcimento delle spese. In DTF 113 III 110 cons. 3b) e 3c) il Tribunale federale ha rilevato che l’equa indennità può essere assegnata per la perdita di tempo e per le spese e che il suo ammontare va fissato nella decisione. Sulla modalità della sua determinazione il Tribunale federale si è espresso in DTF 119 III 69, rilevando che l’indennità, nella  procedura di rigetto dell’opposizione, comprende anche le spese derivanti dal patrocinio di un avvocato. La valutazione dell’equa indennità ha luogo in applicazione del diritto federale (art. 62 cpv. 1 OTLEF), ritenuto che si può far capo alla TOA solo in termini di semplice riferimento e avuto riguardo alle peculiarità del caso di specie (cfr. DTF 119 III 69 cons. 3b e rif. ivi). Ex art. 18 cpv. 1 della TOA, applicabile per analogia e nei limiti posti dall’art. 62 cpv. 1 OTLEF, per le procedure sommarie previste dalla LEF l’onorario va dal 10% al 50% dell’onorario normale calcolato giusta l’art. 9 TOA, ritenuto un massimo di Fr. 20’000.--.

 

                                     

                                  b)   In considerazione del valore di causa (Fr. 340'186.50 oltre interessi), della natura della disputa (procedura di rigetto provvisorio dell’opposizione), del tempo necessario in termini di razionalità, della complessità della vicenda giudiziaria e dell'esito dell'intervento si giustifica in applicazione dei principi di cui al precedente considerando un'indennità di Fr. 2'000.--.

                                     

 

                                   2.   L’appello 22 marzo 1999 della __________ va quindi accolto.

                                         Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 82 LEF e 62 cpv. 1 OTLEF

 

 

pronuncia

 

                                     

                                   1.   L’appello 22 marzo 1999 della __________, é accolto.

                                     

                                         Di conseguenza il decreto di stralcio 12 marzo 1999 della Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, è così riformato:

 

                                     

                                         "Visto quanto precede la presente causa è stralciata dai ruoli senza ulteriori formalità.

                                         Non si preleva la tassa di giustizia, mentre la __________ verserà alla __________ l'importo di fr. 2'000.-- a titolo di indennità."

 

                                   2.   La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 100.--, già anticipata dall’appellante, è a carico della __________, la quale rifonderà alla __________ Fr. 500.-- a titolo di indennità.

 

                                   3.   Intimazione:    - __________

                                         Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                    La segretaria