Incarto n.
14.1999.00034

Lugano

21 gennaio 2000

FA/fc/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente
Pellegrini e Zali

 

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 5 febbraio 1999 da

 

                                         __________

                                         patr. dall'avv. __________

 

                                         contro

 

                                         __________

                                         patr. dall'avv. __________

 

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 27 agosto 1998 dell’UEF di Locarno;

 

sulla quale istanza il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna con sentenza 22 marzo 1999 ha così deciso:

 

    “1.   L’istanza è respinta.

 

     2.   Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 340.--, da anticipare dalla parte istante, restano a carico di quest'ultima, la quale rifonderà a controparte fr. 400.-- di indennità.”

 

Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto 2 aprile 1999 ha postulato l'accoglimento dell’istanza, protestate spese e ripetibili;

 

con osservazioni 7 maggio 1999 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;

preso atto che con scritto 17 gennaio 1999 l'appellante ha dichiarato di ritirare l'appello;

 

considerato che il ritiro dell'appello ne comporta lo stralcio essendo la procedura divenuta priva di oggetto;

 

ritenuto che, per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva di oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezione fatta nell'evenienza in cui le parti ne concordino un diverso riparto;

 

rilevato che le parti hanno concordato di compensare le ripetibili si giustifica di non assegnare indennità e di caricare le spese all'appellante;

 

 

pronuncia

                                    1.   L’appello 2 aprile 1999 di __________, è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.

 

                                    2.   La tassa di giustizia di fr. 200.--, già anticipata dall’appellante, è posta a suo carico, non si assegnano indennità.

 

                                    3.   Intimazione:       -      __________

                                          Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                           La segretaria