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Incarto n. |
/MR/fc/kc
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In nome |
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La Camera di
esecuzione e fallimenti |
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composta dei giudici: |
Cometta, presidente, |
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segretaria: |
Baur Martinelli, vicecancelliera |
statuendo nella causa a procedura sommaria promossa con istanza 5 marzo 1999 da
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tendente ad ottenere la “chiusura” (recte: la sospensione) per mancanza di attivi ex art. 230 LEF della procedura di liquidazione fallimentare riferita al fallito
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sulla quale istanza il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 31 marzo 1999 ha così deciso:
“1. E’ autorizzata la sospensione della procedura di liquidazione del fallimento di cui sopra, riservata la facoltà dei creditori di chiederne la continuazione anticipandone le spese.
2. Le spese sono a carico della massa fallimentare.
3. omissis”
Sentenza dedotta in appello dalla medesima Amministrazione fallimentare speciale che con atto 9 aprile 1999 ha postulato:
“1. La domanda di effetto sospensivo è accettata.
2. E’ autorizzata la sospensione della procedura di liquidazione del fallimento di cui sopra, riservata la facoltà dei creditori di chiederne la continuazione anticipandone le spese (come decreto del Pretore, sezione V del 31.1.99).
3. In via subordinaria:
In caso che nessun creditore sia disposto ad anticiparne le spese, all’amministrazione viene data facoltà di liquidare i beni intestati al fallito __________ sul territorio svizzero tramite trattative private e/o (secondo il vostro giudizio) tramite pubblici incanti, come previsto dall’art. 231 cpv.2 LEF.”
Preso atto della dichiarazione di ritiro del presente gravame formulata __________ in occasione dell’udienza per incombenti tenutasi il 16 aprile 1999 nell’ambito della procedura di cui all’inc.n. 15.99.048 (cfr. verbale di udienza 16 aprile 1999, p.1);
Atteso che pertanto l’appello 9 aprile 1999 va stralciato dai ruoli senza ulteriori formalità;
pronuncia: 1. L’appello 9 aprile 1999 di __________, quale Amministrazione fallimentare speciale nel fallimento di __________, è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.
2. Per la presente decisione non si prelevano tasse, né si assegnano indennità.
3. Intimazione al dott. __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, e all’Ufficio fallimenti del Distretto di Lugano, Viganello.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria