Incarto n.
14.99.00036

Lugano

26 aprile 1999

/MR/fc/kc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali

 

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo nella causa a procedura sommaria promossa con istanza 5 marzo 1999 da

 

 

 

__________

 

tendente ad ottenere la “chiusura” (recte: la sospensione) per mancanza di attivi ex art. 230 LEF della procedura di liquidazione fallimentare riferita al fallito

 

 

 

__________

 

sulla quale istanza il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 31 marzo 1999 ha così deciso:

 

                                “1.      E’ autorizzata la sospensione della procedura di liquidazione del fallimento di cui sopra, riservata la facoltà dei creditori di chiederne la continuazione anticipandone le spese.

    

                                 2.      Le spese sono a carico della massa fallimentare.

 

                                 3.      omissis”

 

Sentenza dedotta in appello dalla medesima Amministrazione fallimentare speciale che con atto 9 aprile 1999 ha postulato:

 

                                “1.      La domanda di effetto sospensivo è accettata.

    

                                 2.      E’ autorizzata la sospensione della procedura di liquidazione del fallimento di cui sopra, riservata la facoltà dei creditori di chiederne la continuazione anticipandone le spese (come decreto del Pretore, sezione V del 31.1.99).

 

                                 3.      In via subordinaria:

                                          In caso che nessun creditore sia disposto ad anticiparne le spese, all’amministrazione viene data facoltà di liquidare i beni intestati al fallito __________ sul territorio svizzero tramite trattative private e/o (secondo il vostro giudizio) tramite pubblici incanti, come previsto dall’art. 231 cpv.2 LEF.”

 

Preso atto della dichiarazione di ritiro del presente gravame formulata __________ in occasione dell’udienza per incombenti tenutasi il 16 aprile 1999 nell’ambito della procedura di cui all’inc.n. 15.99.048 (cfr. verbale di udienza 16 aprile 1999, p.1);

 

Atteso che pertanto l’appello 9 aprile 1999 va stralciato dai ruoli senza ulteriori formalità;

 

 

 

pronuncia:           1.      L’appello 9 aprile 1999 di __________, quale Amministrazione fallimentare speciale nel fallimento di __________, è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.

 

                                2.      Per la presente decisione non si prelevano tasse, né si assegnano indennità.

 

                                3.      Intimazione al dott. __________.

 

                                          Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, e all’Ufficio fallimenti del Distretto di Lugano, Viganello.

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                           La segretaria