Incarto n.
14.1999.46

Lugano

9 maggio 2003

EC/fc/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

 

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente,

Pellegrini e Chiesa

 

segretario:

Cassina, vicecancelliere

 

 

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 3 marzo 1999 da

 

 

__________

patr. dallo studio legale __________

 

 

contro

 

 

__________

già patr. dall'avv. __________

 

 

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UE di Lugano;

 

 

sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, con sentenza 22 aprile 1999 ha così deciso:

 

"1.    L'istanza è accolta e di conseguenza l'opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria.

 

2.     La tassa di giustizia in fr. 210.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di a controparte fr. 400.-- a titolo di indennità."

 

 

Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata l'escussa che con atto 27 aprile 1999 ha postulato l'integrale reiezione dell'istanza, protestate spese e ripetibili;

 

 

rilevato che con osservazioni 14 maggio 1999 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;

 

 

preso atto che con decreto 18 ottobre 1999 la Pretura del Distretto di Lugano ha pronunciato il fallimento di __________;

 

 

ritenuto che ex art. 206 cpv. 1 LEF tutte le esecuzioni in corso contro la fallita cessano di diritto durante la procedura di fallimento;

 

 

preso atto che la procedura di fallimento è stata nel frattempo chiusa e che la __________ è stata cancellata d’ufficio dal registro di commercio il 30 gennaio 2003;

 

 

considerato come la procedura d’appello sia così divenuta priva d’oggetto, per cui va stralciata dai ruoli;

 

 

rilevato che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva d’oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a);

 

 

ritenuto che malgrado la soccombenza, essendo __________ stata cancellata dal registro di commercio il 30 gennaio 2003, la stessa non può essere condannata alla rifusione di ripetibili a controparte;

 

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’appello 27 aprile 1999 della __________, è stralciato dai ruoli.

 

                                   2.   La tassa di giustizia di Fr. 315.--, già anticipata dall’appellante, resta a carico di __________. Non si assegnano indennità.

 

                                   3.   Intimazione:    -    __________

                                                                 Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario