Incarto n.
14.99.00004

Lugano

26 gennaio 1999

FA/fb/fc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente
Pellegrini e Zali

 

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile dipendente dall'istanza 29 gennaio 1996 presentata da

 

                                         __________

 

                                         contro

 

                                         __________

 

sulla quale istanza il Pretore del Distretto di Lugano, con sentenza 5 marzo 1996, ha così deciso:

 

      “1.   L'istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l'opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria per fr. 21'705.55 oltre interessi al 5% dal 18.12.1993.

 

       2.   La tassa di giustizia in fr. 150.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 400.-- a titolo di indennità.”

 

Sentenza dedotta in appello da __________ che con atto 23 dicembre 1998 ne ha postulato la riforma nel senso di respingere l'istanza;

 

 

 

 

 

ritenuto

 

 

in fatto:

 

                                  A.   Con istanza 29 gennaio 1996 __________ ha postulato il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta da __________ al PE n. __________ dell'UE di Lugano. Con sentenza 5 marzo 1996 il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza.

 

                                  B.   Con appello 23 dicembre 1998 l'escusso chiede la riforma della sentenza pretorile nel senso di rigettare l'istanza di rigetto. In merito alla tempestività del gravame __________ assevera che solo il 23 dicembre 1998 sarebbe stata stralciata la causa di disconoscimento di debito da lui promossa. In questo senso il termine per appellare non sarebbe ancora decorso. Delle argomentazioni di merito non occorre riferire in questa sede.

 

Considerato

 

 

in diritto

 

                                   1.   A norma dell'art. 313 bis CPC, applicabile alla presente fattispecie ex art. 25 LALEF, un atto d'appello può essere respinto con breve motivazione ,prima della notificazione, quando si riveli inammissibile o manifestamente infondato.

 

                                   2.   L'appello contro una sentenza di rigetto provvisorio sospende il termine per il disconoscimento di debito fino alla definizione del gravame (cfr. DTF 104 II 142 ss.). Non vale però il contrario: l'introduzione di un'azione ordinaria non sospende il termine per aggravarsi contro una sentenza di rigetto.

                                         In concreto il termine di 10 giorni ex art. 388 cpv. 3 CPC (ora art. 22 cpv. 1 LALEF) è ormai irrimediabilmente spirato da quasi tre anni. L'appello va quindi dichiarato irricevibile, in quanto tardivo.

 

 

Per i quali motivi,

richiamato gli art. 313 bis e 388 cpv. 3 CPC,

 

 

pronuncia               1.   L’appello 23 dicembre 1998 __________ è dichiarato irricevibile.

                                   2.   Le spese del presente giudizio e la tassa di giustizia per complessivi fr. 100.-- sono poste a carico dell'appellante.

 

                                   3.   Intimazione:       -    __________

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria