Incarto n.
14.99.00079

Lugano

11 ottobre 1999 /B/fc/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente
Pellegrini e Zali

 

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza 23 giugno 1999 presentata da

 

 

__________

 

 

contro

 

 

__________

 

 

 

sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 2 agosto 1999 ha così deciso:

 

     “1.            È pronunciato il fallimento della __________, a far tempo da lunedì __________ alle ore 14.00.

      2./ 3./ 4.   omissis”

 

Sentenza tempestivamente dedotta in appello il 10 agosto 1999 dalla __________ che ne postula l’annullamento;

 

richiamato il decreto presidenziale 12/13 agosto  1999 che ha accordato all’appello effetto sospensivo parziale;

 

 

 

 

 

ritenuto

 

in fatto:                 A.      Con istanza 23 giugno 1999 la __________. ha chiesto il fallimento della __________ per Fr. 822..-- oltre accessori e dedotti eventuali acconti.

 

                                B.      All’udienza di contraddittorio del 14 luglio 1999 l’escussa non è comparso.

 

                                C.      L’appellante adduce di avere saldato il suo debito, producendo un ordine di pagamento 10 giugno 1999 __________ di fr. 867.40 a favore della creditrice ed  il relativo addebito 21 giugno 1999 (doc. B e C).

 

                                D.      La creditrice non ha formulato osservazioni.

 

 

 

Considerato

 

 

in diritto:               1.      Giusta l'art. 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con documenti che il debito, compresi gli interessi, è stato estinto.

                                          Per l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.

 

                                2.      L’appellante adduce per la prima volta in sede d’appello, di aver saldato il suo debito prima della declaratoria di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub C. Questi documenti costituiscono prova sufficiente dell’avvenuto pagamento ante declaratoria di decozione: il fallimento va quindi annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.

 

                                3.      La tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante, non essendo comparsa avanti al primo giudice, in ambo le sedi (art. 49 OTLEF).

                                          Non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).

                                          Le spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 171, 172 e 174 LEF

 

 

pronuncia:             I.      L’appello 10 agosto 1999 __________, è accolto.

                                   

                                           “1.   La dichiarazione di fallimento 2 agosto 1999 pronunciata dalla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, inc. FA.99.00467 nei confronti della __________ è annullata.

                                            2.   La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico della __________.

                                            3.   Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico __________

 

                                 II.      La tassa di giustizia di Fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall’appellante, resta a suo carico.

 

                                III.      Intimazione a:

                                          –      __________

                                          Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il Presidente:                                                                          La segretaria: