Incarto n.
14.1999.00008

Lugano

22 ottobre 1999

/FA/fc/kc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali

 

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 16 novembre 1998 da

 

 

__________

(patr. dallo studio legale avv. __________)

 

 

contro

 

 

 

__________

( patr. dallo studio legale __________)

 

 

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell'opposizione al PE n. __________ dell'UE di Lugano;

 

 

sulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Lugano con sentenza 18 gennaio 1999 ha così deciso:

 

                                “1.      L’istanza di rigetto è accolta e di conseguenza l'opposizione interposta al summenzionato PE è respinta in via definitiva.

 

                                 2.      La tassa di giustizia in fr. 270.–, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l'obbligo per quest'ultima di rifondere a controparte fr. 1'100.– a titolo di indennità.”

 

 

Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto 29 gennaio 1999 ha postulato la reiezione dell'istanza e, in via subordinata, la sospensione della procedura ex art. 30 CL, protestate spese e ripetibili;

 

 

Ritenuto che            –      dopo l'introduzione dell'appello, __________ ha prodotto, con scritti 23 marzo e 2 giugno 1999, la sua risposta 3 aprile 1996 insinuata al Tribunale civile di __________, da cui risulta l'immediata contestazione della competenza del giudice adito, e la sentenza 21 gennaio 1999 che ha revocato l'ordinanza ingiuntiva posta a fondamento dell'istanza di rigetto definitivo;

 

 

                                 –      preso atto di tale produzione, __________ ha comunicato, con scritto 5 ottobre 1999, di ritirare l'esecuzione di cui al precetto esecutivo n. __________;

 

 

                                 –      l'istanza di rigetto dell'opposizione promossa da __________, così come il gravame in esame, sono quindi divenuti privi di oggetto;

 

 

                                 –      viste le peculiarità del caso e ritenuto che i documenti decisivi per l'esito della vertenza sono stati prodotti tardivamente ma sarebbero dovuti essere considerati da questa Camera ope legis poiché relativi a trattati internazionali (cfr. sentenza CEF 4 agosto 1998 in re RK c. RG; DTF 105 Ib 40; DTF 101 Ia 523 s.; Rep 1971 p. 54), tassa di giustizia e indennità in sede di appello sono a carico di __________(art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 2 OTLEF), mentre in prima sede rimangono a carico di __________ che ha omesso di produrre tutta la documentazione rilevante disponibile a quel momento, segnatamente la risposta 27 giugno 1996 con domanda processuale 23 marzo 1999;

 

 

                                 –      la domanda processuale ex art. 68 CPC formulata da __________ con scritto 23 marzo 1999 è inconciliabile con il principio di celerità che informa il diritto esecutivo e, come tale, deve essere dichiarata irricevibile.

 

 

 

Per i quali motivi,

 

 

pronuncia:           1.      L’appello 29 gennaio 1999 di __________ è stralciato dai ruoli in quanto divenuto privo d'oggetto.

 

 

                                2.      La domanda processuale ex art. 68 CPC formulata da __________ con scritto 23 marzo 1999 è dichiarata irricevibile.

 

 

                                3.      La tassa di giustizia della presente decisione di fr. 100.– è posta a carico di __________, che rifonderà a __________ fr. 1'100.– a titolo di indennità.

 

 

                                4.      Intimazione a:

                                          – __________

                                          Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Lugano.

 

 

 

Per la Camera di Esecuzione e Fallimenti del Tribunale di Appello

Il presidente                                                                              La segretaria