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Incarto n. |
11 ottobre 1999 /B/fc/fb
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In nome |
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La Camera di
esecuzione e fallimenti |
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composta dei giudici: |
Cometta, presidente |
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segretaria: |
Baur Martinelli, vicecancelliera |
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 30 giugno 1999 da
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__________
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contro |
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tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 16 giugno 1999 dell’UEF di Riviera;
sulla quale istanza il Segretario assessore del Distretto di Riviera con sentenza 14 settembre 1999 ha così deciso:
“1. L’istanza è respinta.
2. La tassa di giustizia di fr. 250.--, già anticipata dall’istante, rimane a suo carico. L’istante rifonderà inoltre a controparte fr. 50.-- a titolo di indennità.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dal procedente;
ritenuto in fatto e considerando in diritto
- che con sentenza 14 settembre 1999 il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Riviera ha respinto l’istanza di __________;
- che con atto 16 settembre 1999 __________ si é aggravato contro il pronunciato pretorile;
- che forma e contenuto dell’appello sono disciplinati all’art. 309 CPC che al cpv. 2 elenca, tra l’altro, sub:
e) le domande d’appello;
f) i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda l’appello;
- che l’atto di appello manca manifestamente e irrimediabilmente delle formalità di cui all’art. 309 cpv. 2 lett. e) e f) CPC;
- che per l’art. 309 cpv. 5 CPC la mancanza delle pregresse formalità trae seco la declaratoria di nullità dell’appello;
- che l’appellazione si riduce alla semplice manifestazione di dissenso contro la "vostra del 14.9.99 dell'inc. EF. 99.00105 (specie di sentenza)";
- che ne consegue per espressa disposizione di legge, la nullità dell’atto (cfr. CEF 30 settembre 1996 in re I. T. SA c. A. P.; CEF 4 luglio 1989 in re V.R. c. H.S., 14 novembre 1988 in re U. c. S.M., 19 maggio 1980 in Rep 1981 p. 411 e 17 marzo 1977 in Rep 1978 p. 369; II CC 3 ottobre 1988 in re A. c. B., 15 aprile 1988 in re C. & G. c. L., 26 agosto 1982 in Rep 1984 p. 167; I CC 12 gennaio 1984 in Rep 1985 p. 93);
- che l’esito dell’appello permette di prescindere dalla notifica dell’atto di appello alla controparte per le osservazioni (cfr. art. 313 bis CPC, applicabile anche alla CEF);
- che viste le peculiarità del caso, si prescinde dal prelevare la tassa di giustizia;
per i quali motivi,
richiamati i disposti citati, in particolare l’art. 309 CPC
pronuncia
1. L’appello 16 settembre 1999 __________ è dichiarato nullo.
2. Non si preleva la tassa di giustizia
3. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria