Incarto n.
14.99.00095

Lugano

11 ottobre 1999 /B/fc/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente
Pellegrini e Zali

 

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 30 giugno 1999 da

 

 

__________

 

 

contro

 

 

__________

 

 

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 16 giugno 1999 dell’UEF di Riviera;

 

sulla quale istanza il Segretario assessore del Distretto di Riviera con sentenza 14 settembre 1999 ha così deciso:

 

      “1.   L’istanza è respinta.

 

       2.   La tassa di giustizia di fr. 250.--, già anticipata dall’istante, rimane a suo carico.              L’istante rifonderà inoltre a controparte fr. 50.-- a titolo di indennità.”

 

 

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dal procedente;

 

 

 

 

 

ritenuto in fatto e considerando in diritto

 

                                     -   che con sentenza 14 settembre 1999 il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Riviera ha respinto l’istanza di __________;

 

                                     -   che con atto 16 settembre 1999 __________ si é aggravato contro il pronunciato pretorile;

 

                                     -   che forma e contenuto dell’appello sono disciplinati all’art. 309 CPC che al cpv. 2 elenca, tra l’altro, sub:

 

                                         e)     le domande d’appello;

                                         f)      i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda l’appello;

 

                                     -   che l’atto di appello manca manifestamente e irrimediabilmente delle formalità di cui all’art. 309 cpv. 2 lett. e) e f) CPC;

 

                                     -   che per l’art. 309 cpv. 5 CPC la mancanza delle pregresse formalità trae seco la declaratoria di nullità dell’appello;

 

                                     -   che l’appellazione si riduce alla semplice manifestazione di dissenso contro la "vostra del 14.9.99 dell'inc. EF. 99.00105 (specie di sentenza)";

 

                                     -   che ne consegue per espressa disposizione di legge, la nullità dell’atto (cfr. CEF 30 settembre 1996 in re I. T. SA c. A. P.; CEF 4 luglio 1989 in re V.R. c. H.S., 14 novembre 1988 in re U. c. S.M., 19 maggio 1980 in Rep 1981 p. 411 e 17 marzo 1977 in Rep 1978 p. 369; II CC 3 ottobre 1988 in re A. c. B., 15 aprile 1988 in re C. & G. c. L.,  26 agosto 1982 in Rep 1984 p. 167; I CC 12 gennaio 1984 in Rep 1985 p. 93);

 

                                     -   che l’esito dell’appello permette di prescindere dalla notifica dell’atto di appello alla controparte per le osservazioni (cfr. art. 313 bis CPC, applicabile anche alla CEF);

 

                                     -   che viste le peculiarità del caso, si prescinde dal prelevare la tassa di giustizia;

 

 

per i quali motivi,

richiamati i disposti citati, in particolare l’art. 309 CPC

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’appello 16 settembre 1999 __________ è dichiarato nullo.

 

                                   2.   Non si preleva la tassa di giustizia

 

                                   3.   Intimazione:    -    __________

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                    La segretaria