Incarto n.
14.2000.00048

Lugano

5 maggio 2000

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello

 

 

Visto l’appello 2 maggio 2000 presentato da

 

 

__________

rappr. da: avv. __________

 

 

avverso

 

 

la decisione 19 aprile 2000 del Segretario Assessore della Pretura di Lugano nella procedura sommaria in materia di rigetto dell’opposizione promossa da

 

 

__________

rappr. da: __________

 

Preso atto della domanda contenuta nell’appello e volta all’ottenimento dell’effetto sospensivo;

 

ritenuto che                     la domanda di effetto sospensivo (art. 22 cpv. 3 LALEF) va dichiarata irricevibile per carenza di gravamen, poiché l'esecuzione non può proseguire già ope legis, per diritto federale, finché il giudizio di rigetto non sia cresciuto in giudicato formale, ossia - in procedura sommaria appellabile in materia di esecuzione e fallimento nel Cantone Ticino - fino al momento della decisione della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale ultima autorità giudiziaria cantonale (DTF 122 III 39).

 

decreta                    1.   L’istanza per effetto sospensivo è irricevibile.

                                   2.   Intimazione a:   - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5

 

                                                                                Il presidente

                                                                                Giudice F. Cometta