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Incarto n. |
5 maggio 2000 |
In nome |
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Il
presidente della Camera di esecuzione e fallimenti |
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Visto l’appello 2 maggio 2000 presentato da
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__________ rappr. da: avv. __________
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avverso |
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la decisione 19 aprile 2000 del Segretario Assessore della Pretura di Lugano nella procedura sommaria in materia di rigetto dell’opposizione promossa da
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__________ rappr. da: __________
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Preso atto della domanda contenuta nell’appello e volta all’ottenimento dell’effetto sospensivo;
ritenuto che la domanda di effetto sospensivo (art. 22 cpv. 3 LALEF) va dichiarata irricevibile per carenza di gravamen, poiché l'esecuzione non può proseguire già ope legis, per diritto federale, finché il giudizio di rigetto non sia cresciuto in giudicato formale, ossia - in procedura sommaria appellabile in materia di esecuzione e fallimento nel Cantone Ticino - fino al momento della decisione della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale ultima autorità giudiziaria cantonale (DTF 122 III 39).
decreta 1. L’istanza per effetto sospensivo è irricevibile.
2. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5
Il presidente
Giudice F. Cometta