Incarto n.
14.2000.00081

Lugano

4 dicembre 2000

CJ/fc/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente
Pellegrini e Zali

 

segretario:

Jaques, vicecancelliere

 

 

statuendo nella causa a procedura sommaria di cui all’inc. OS.99.00009 della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, a dipendenza dell’istanza di sequestro 17 agosto 1999 di

 

 

__________

rappr. dall'avv. __________

 

 

contro

 

 

 

__________

rappr. dall'avv. __________

 

 

ed ora sull’appello 4 agosto 2000 di

 

 

__________

 

avverso la decisione 14 luglio 2000 della Segretaria Assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, statuente sui punti indicati nella sentenza di rinvio 5 luglio 2000 di questa Camera (inc. 14.2000.0008),

 

visto lo scritto 22 novembre 2000 firmato da entrambe le parti, con il quale esse informano questa Camera del raggiungimento di un accordo tra di loro sulla lite alla base, in particolare, del sequestro oggetto della presente causa, chiedendo pertanto di dichiarare privi di oggetto tutti i gravami connessi con i sequestri o con le decisioni da essi derivanti che non siano ancora stati decisi,

 

rilevato che la presente causa non è ancora stata giudicata,

 

preso atto che le parti, nello stesso scritto, hanno rinunciato all’allocazione di ripetibili e dichiarato di assumersi in misura uguale i costi giudiziari attinenti alle decisioni richieste,

 

ritenuto come il gravame sia diventato così privo d’oggetto,

 

considerato che la tassa di giustizia del presente giudizio va fissata in fr. 600.-- per tenere conto dell'accordo raggiunto dalle parti e del conseguente alleggerimento dell'onere lavorativo di questa Camera;

 

 

richiamata la vigente OTLEF,

 

 

pronuncia:               1.  L’appello 4 agosto 2000 di __________, è stralciato dai ruoli per intervenuta transazione tra le parti.

 

                                   2.   La tassa di giustizia della presente decisione di complessivi fr. 600.--, anticipata da __________, è posta a carico metà per parte. La parte eccedente (fr. 1'200.--) dell’anticipo versato dall’appellante gli viene restituita. Non si assegnano indennità.

 

                                   3.   Intimazione a:

                                         - __________

 

                                          Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario