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Incarto n. |
/CJ/fc/dp |
In nome |
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La Camera
di esecuzione e fallimenti |
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composta dei giudici: |
Cometta,
presidente, |
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segretario: |
Jaques, vicecancelliere |
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile (inc.______) promossa con istanza 11 aprile 2001 da
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__________
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contro |
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__________
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tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. ______ dell'UEF _________ notificato il 4 aprile 2001;
sulla quale istanza il Segretario Assessore _________________, con sentenza 21 novembre 2001, ha così deciso:
"1. L’istanza è respinta.
2. La tassa di giustizia di fr. 600.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a suo carico, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 1’000.-- a titolo di indennità.
3. omissis".
sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto 6 dicembre 2001 ha postulato, a titolo principale, la riforma della sentenza pretorile nel senso dell’accoglimento dell’istanza, e a titolo subordinato l’accoglimento parziale dell’istanza limitatamente all’importo di fr. 465'000.-- oltre interessi al 5,25% dal 20 ottobre 2000, protestando in ogni caso le spese ed indennità di prima e seconda sede;
viste le osservazioni 4 gennaio 2001 della parte appellata, che si è rimessa al giudizio di questa Camera, salvo sulla questione delle tasse di giustizia ed indennità;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. ______ dell’UEF ________ (doc. D), __________ ha escusso __________ in via di realizzazione di un pegno immobiliare per l'incasso di fr. 465'000.--, oltre interessi al 5,5% dal 1.dicembre 1999 e spese, indicando quale titolo del credito “Gemäss Kreditvertrag vom 26.3/1.4.1987 und Schuldannerkennung vom 6.12.1999. Gesichert durch Inhaber-Schuldbrief über nom. 500'000.--, im 1. Rang, dat. 13.4.1987, lastend auf Parzelle Nr. _______, Einfamilienhaus “____ ________” in ____________”. Un doppio del precetto esecutivo è pure stato notificato alla qui appellata, __________, in qualità di “coniuge del debitore”. Sia l’escusso sia la moglie hanno interposto opposizione. La procedente ne ha chiesto il rigetto mediante due istanze separate.
B. All'udienza di contraddittorio dell’11 giugno 2001, nella quale, per economia processuale, sono state congiunte le due procedure (__________e __________) limitatamente alla discussione, i coniugi __________ si sono opposti alle istanze con un memoriale di risposta comune, contestando in particolare che il doc. F potesse costituire un valido titolo di rigetto nonché il fatto che la cartella ipotecaria fosse un titolo per gli interessi.
C. Con sentenza 11 giugno 2001 resa nell’ambito della procedura diretta contro __________, la Segretaria Assessore ___________, ha respinto l’istanza. Questa Camera, con sentenza 20 agosto 2001 (inc. 14.2001.63), ha parzialmente accolto l’appello 29 giugno 2001 inoltrato da __________ presentato anche contro _________, nel senso che l’incarto è stato retrocesso al primo giudice perché avesse ad emanare una nuova decisione nel senso dei considerandi, rilevando che l’eccezione sui cui si era fondata il giudice di prime cure per respingere l’istanza (ossia il fatto che __________ avrebbe avuto solo un diritto di pegno manuale sulla cartella ipotecaria) non era stata sollevata dall’escusso ma respingendo le conclusioni prese contro __________ in quanto la stessa non era parte alla procedura di cui all’inc. __________).
D. Con sentenza 21 novembre 2001 resa nella procedura diretta contro __________ (inc. ________), il Segretario Assessore ________, ha respinto l’istanza per difetto di identità tra il debitore (__________indicato sui documenti prodotti dall’istante (in particolare la cartella ipotecaria) e l’escussa __________
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata __________ facendo valere che:
– __________ non è stata convenuta come debitrice ma solo in qualità di coniuge dell’escusso __________ tramite la notifica – in conformità dell’art. 153 cpv. 2 lett. b LEF – di una copia del precetto esecutivo diretto contro il marito e non con un precetto separato;
– che l’appellata non ha sollevato l’eccezione di cui all’art. 169 CC e neanche avrebbe potuto farlo in quanto l’atto limitativo dei diritti inerenti all’abitazione familiare (il contratto ipotecario) risale ad un periodo precedente l’entrata in vigore dell’art. 153 cpv. 2 lett. b LEF.
F. Nelle sue osservazioni, __________ si è rimessa al giudizio di questa Camera per quanto concerne la sua posizione nella procedura esecutiva, ribadendo per il resto gli argomenti sostenuti in prima istanza e chiedendo che non venissero prelevate né tasse di giustizia né indennità, asseritamente non richieste dall’appellante, a motivo che tasse ed indennità sono già state accollate all’escusso __________ in una precedente decisione, che sarebbe potuta essere congiunta con la decisione da emanare nella procedura in esame.
Considerato
in diritto:
1. È controversa la questione di sapere se il coniuge dell’escusso al quale è stata notificata una copia del precetto esecutivo in conformità degli art. 153 cpv. 2 lett. LEF e 88 cpv. 1 RFF possa motivare la sua opposizione soltanto con l’eccezione fondata sull’art. 169 CC (cfr. Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 29 ad art. 153; apparentemente nello stesso senso: Jaeger/Walder/Kull/ Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 21 ad art. 153) oppure se possa inoltre contestare l’esistenza e l’importo del credito posto in esecuzione nonché l’esistenza e l’estensione del diritto di pegno immobiliare (cfr. Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6a ed., Berna 1997, n. 12 ad § 33; Bernheim/Känzig, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 29 ad art. 153, con rif. a Jent-Sørensen; Peter Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 211 ad b nonché nota 202; non espliciti: Daniel Staehelin, Zehn Fallen für Grundpfandgläubiger in der Zwangsvollstreckung, AJP 1998, 367 ad VI; Hausheer/Reusser/Geiser, Berner Kommentar II/1/2, Berna 1999, n. 35 ad art. 169; Deschenaux/Steinauer/ Baddeley, Les effets du mariage, Berna 2000, n. 226). La Commissione delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale cantonale di Lucerna segue la dottrina (numericamente) maggioritaria (cfr. decisione 5 agosto 1999, pubblicata in BlSchK 2001, 142 s., e SJZ 2001, 37 s., cons. 3.1). Anche la Corte di cassazione civile del Tribunale cantonale del _______ sembra aver adottato la seconda tesi in una decisione del 28 settembre 2000, poi impugnata con ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, il quale non ha però avuto modo di pronunciarsi sulla questione (cfr. sentenza 19 dicembre 2000, inc. 5P.420/2000, cons. 4).
1.1. Il testo dell’art. 153 cpv. 2 secondo periodo LEF è chiaro. Il coniuge può fare opposizione “alla stregua del debitore”, quindi può contestare sia l’esistenza, la validità e l’estensione del diritto di pegno che l’esistenza, la validità e l’importo del credito garantito. Il riferimento esplicito dell’art. 153 cpv. 2 lett. b LEF all’art. 169 CC è inteso ad evitare l’insorgere di sterili dispute interpretative tra le nozioni di abitazione coniugale ex art. 162 CC (eheliche Wohnung) e abitazione familiare ex art. 169 CC (Wohnung der Familie). La nozione di abitazione coniugale non coincide infatti con quella di abitazione familiare (Ivo Schwander, Basler Kommentar zum ZGB, Basilea/Francoforte sul Meno 1996, vol. I, n. 3 ad art. 162, nonché n. 6 e 7 ad art. 169; cfr. pure Deschenaux/Steinauer/ Baddeley, op. cit., n. 200).
1.2. Secondo la giurisprudenza, il significato di una norma deve essere inteso anzitutto nella sua accezione letterale. Se il testo è chiaro, l’autorità può scostarsene solo ove esistano motivi seri per ritenere che esso non corrisponda al vero senso del disposto in esame. Tali motivi possono risultare dai lavori preparatori, dal fondamento e dallo scopo della norma litigiosa, così come dalla relazione con le altre disposizioni (DTF 126 III 104 cons. 2c; 124 II 265 cons. 3a; 121 III 465 cons. 4a/bb con rinvii), ciò che non sembra essere dato nel caso in esame.
a) L’art. 153 cpv. 2 lett. b LEF è stato introdotto nella legge dalla Commissione del Consiglio degli Stati. Dal voto del relatore – ammesso senza discussione (cfr. Boll. uff. CSt 1994, p. 732), anche dall’altro Consiglio (cfr. Boll. uff. CN 1994, p. 1419) – risulta l’intento, lodevole e in linea con fondamento e scopo della norma litigiosa, di evitare che il coniuge all’oscuro dell’esecuzione contro l’altro possa trovarsi di fronte ad una situazione irreversibile. Non risulta pertanto dai lavori preparatori che si sia voluto unicamente colmare una lacuna del diritto esecutivo (cfr. DTF 119 III 103 e la critica di Ivo Schwander in AJP 1994, 257 ss.), adattandolo alle disposizioni del diritto matrimoniale, e meglio all’art. 169 CC (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 6 ad art. 153; Bernheim/Känzig, op. cit., n. 2 e 22).In altre parole, il legislatore non sembra aver voluto limitare l’opposizione del coniuge dell’escusso all’eccezione dell’art. 169 CC (come invece lo prospettava Schwander, op. cit., p. 260 ad 4, quando ipotizzava un “spezifizierter Rechtsvorschlag”), ma gli ha conferito la posizione di co-escusso, con tutti i mezzi di difesa dell’escusso oltre a quello tratto dall’art. 169 CC.
b) Il diritto esecutivo completa quindi la protezione offerta al coniuge dell’escusso dall’art. 169 CC, il quale si applica soltanto a negozi giuridici – così come risulta d’altronde dal suo stesso testo – e non a semplici fatti od omissioni (cfr. Franz Hasenböhler, Zürcher Kommentar II.1c, Zurigo 1998, n. 46 ad art. 169; Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 34 ad art. 169; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 224), di modo che non trova applicazione nella situazione in cui il coniuge escusso omette di opporsi ad un’ingiustificata esecuzione in realizzazione di un pegno gravante l’abitazione familiare oppure si difende male. Visti i tempi brevi che caratterizzano l’esecuzione forzata, il rinviare il coniuge dell’escusso a chiedere l’intervento del giudice affinché ricordi all’escusso i propri doveri familiari e se del caso gliene imponga il rispetto (cfr. art. 172 cpv. 3 e 178 CC; cfr. pure Hasenböhler, op. cit., n. 44 ad art. 169; Hausheer/ Reusser/Geiser, op. cit., n. 24 ad art. 169; Deschenaux/ Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 224, con rif.) appare infatti una soluzione impraticabile.
c) In assenza di ogni indiscutibile indicazione contraria nei lavori preparatori e nella sistematica della legge, non vi sono motivi di scostarsi dal senso chiaro dell’art. 153 cpv. 2 secondo periodo LEF. Gli argomenti di __________ andavano quindi esaminati.
2. La cartella ipotecaria di cui al doc. B costituisce un valido titolo di rigetto dell’opposizione per il tipo di esecuzione scelto dall’appellante (cfr., per identità di motivi, la decisione 20 agosto 2001 resa da questa Camera contro __________ inc. 14.2001.63) pure nei confronti di __________ Infatti, quand’anche considerata nell’esecuzione quale co-escussa, ella non risponde del debito posto in esecuzione sull’intero suo patrimonio e nemmeno, a differenza del terzo proprietario del pegno immobiliare, limitatamente all’oggetto del pegno. Riveste solo il ruolo di interveniente nella lite che oppone il coniuge escusso all’escutente e a questo titolo deve lasciarsi opporre il titolo sottoscritto dal marito (in tal senso la già citata decisione 5 agosto 1999 dell’Obergericht lucernese, cons. 3.2). Il legislatore non ha inteso dare al coniuge dell’escusso più diritti di quelli spettanti a quest’ultimo, eccezione fatta della censura tratta dall’art. 169 CC, che comunque consente al coniuge dell’escusso di far valere l’assenza di un suo consenso esplicito alla costituzione del pegno (consenso che comprende implicitamente un riconoscimento del debito garantito). Nel caso di specie, __________ non ha contestato né la cartella ipotecaria in quanto tale né ha messo in questione la sua validità dal profilo dell’art. 169 CC.
3. Appare dubbia in casu l’esistenza di un interesse giuridico legittimo di __________ ad interporre opposizione all’esecuzione di __________ visto che tale opposizione è fondata sui medesimi motivi di quella del marito (i coniugi hanno presentato, in prima sede, un memoriale di risposta comune): il rigetto dell’opposizione di quest’ultimo implica infatti necessariamente il rigetto di quella della moglie. Non era peraltro lo scopo del legislatore inutilmente complicare la procedura, dando la facoltà al coniuge dell’escusso di interporre un’opposizione costitutiva di un inutile doppione con quella dell’escusso. Visto però che per il coniuge dell’escusso potrebbe successivamente sorgere un interesse giuridico autonomo ad impugnare la sentenza di primo grado qualora l’escusso vi rinunciasse od omettesse di far valere una censura che invece il suo coniuge ritenesse di dover far valere in appello, occorre anche in una simile situazione considerare ricevibile l’opposizione del coniuge.
4. In ossequio alla garanzia del doppio grado di giurisdizione nonché per evitare giudizi contraddittori, l’incarto va retrocesso alla prima giudice affinché abbia a pronunciarsi sulle eccezioni sollevate da __________ e ad emanare una nuova decisione, compresa la questione delle indennità.
5. L’appello 6 dicembre 2001 di __________ va quindi parzialmente accolto.
La fissazione della tassa di giustizia e delle indennità seguono la soccombenza (cfr. art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF), con il rilievo che la problematica sollevata nell’appello in esame è del tutto diversa di quella affrontata da questa Camera nell’ambito dell’appello interposto da __________ (inc. 14.2001.63).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 82, 153 LEF; 169 CC; 48, 49, 61 e 62 OTLEF;
pronuncia:
1. L’appello 6 dicembre 2001 di __________ è parzialmente accolto.
1.1. Di conseguenza, la sentenza 21 novembre 2001 (inc. ____________) del Segretario _ ______________, è annullata, e l’incarto le viene retrocesso perché abbia ad emanare una nuova decisione nel senso dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di fr. 900.--, già anticipata dall'appellante, è posta a carico di __________ per fr. 400.-- e di __________ per fr. 500.--, la quale rifonderà ad __________. fr. 200.-- a titolo di parte di indennità.
3. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura _____________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario