Incarto n.
14.2001.00024

Lugano

5 giugno 2001/EC/fc/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente
Pellegrini e Rusca

 

segretario:

Cassina, vicecancelliere

 

 

statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza 26 febbraio 2001 presentata da

 

 

__________

rappr. __________

 

 

contro

 

 

__________

patr. dall'avv. __________

 

sulla quale istanza il Pretore del Distretto di Bellinzona in data 12 marzo 2001 ha così deciso:

 

    “1.  E` pronunciato il fallimento della ditta __________, Bellinzona.

           1.1.      Il fallimento ha effetto alle ore 14.00 del 12 marzo 2001.

 

     2.   La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 60.-- da anticipare dall’istante sono poste a carico della convenuta la quale rifonderà all’istante la somma di fr. 200.-- a titolo di indennità.

 

    2.1. omissis

    3.    omissis

    4.    omissis.”

 

 

Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata __________ che con atto 13 marzo 2001 ha postulato l’annullamento del fallimento, con protesta di spese e ripetibili;

 

rilevato che con decreto presidenziale 15 marzo 2001 al presente appello è stato concesso effetto sospensivo parziale;

 

 

ritenuto in fatto e considerato in diritto

 

 

                                     -   che con decreto 4 maggio 2001 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha nuovamente pronunciato il fallimento della __________ in esito ad altra procedura esecutiva;

 

                                     -   che essendo rimasto inimpugnato, tale decreto di fallimento è divenuto definitivo;

 

                                     -   che di conseguenza essendo il fallimento della __________ già stato pronunciato con decreto cresciuto in giudicato, il presente appello è divenuto privo d’oggetto;

 

                                     -   che la tassa di giustizia del presente appello è a carico dell’appellante, mentre non si assegnano indennità non avendo l’appellato presentato le proprie osservazioni (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLET);

 

 

pronuncia

 

                                   1.   L’appello 13 marzo 2001 di __________, è stralciato dai ruoli nel senso dei considerandi in esito ad altra procedura esecutiva;

 

                                   2.   La tassa di giustizia di Fr. 90.--, già anticipata dall’appellante, resta a carico di __________. Non si assegnano indennità.

 

                                   3.   Intimazione: __________

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             Il segretario