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Incarto n. |
EC/fc/fb |
In nome |
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La Camera
di esecuzione e fallimenti |
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composta dei giudici: |
Cometta,
presidente |
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segretario: |
Cassina, vicecancelliere |
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 26 gennaio 2001 da
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contro |
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tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 27 novembre 2000/8 gennaio 2001 dell’UE di Lugano;
sulla quale istanza la Pretore di Lugano, Sezione 5, con sentenza 16 marzo 2001 ha così deciso dopo aver appreso dalla stampa che la dita escussa "intende chiudere i battenti entro la fine di agosto 2001";
“1. L’istanza è respinta.
2. La tassa di giustizia in fr. 100.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a suo carico.”
Sentenza dedotta in appello da __________ con atto 23 marzo 2001;
preso atto che con scritto 2 aprile 2001 l’appellante ha dichiarato di ritirare l’appellazione dopo aver appreso dalla stampa che la dita escussa "intende chiudere i battenti entro la fine di agosto 2001;
considerato che il ritiro dell’appellazione è avvenuto prima che la __________ avesse presentato le proprie osservazioni e che pertanto non vi è la necessità di assegnarle un’indennità ex art. 62 OTLEF;
considerate le peculiarità del caso in esame si prescinde dal prelevare la tassa di giustizia;
decreta:
1. L’appello 23 marzo 2001 di __________, è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario