Incarto n.
14.2002.00015

Lugano

10 aprile 2002

B/fc/dp

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente,
Pellegrini e Giani (quest'ultimo in sostituzione del giudice Rusca, assente)

 

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall'istanza 8 gennaio 2002 presentata da

 

 

__________

rappr. da __________

 

 

contro

 

 

__________

rappr. dall’avv. __________

 

 

sulla quale istanza la Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord con sentenza 7 febbraio 2002 ha così deciso:

 

"1.          È pronunciato il fallimento di __________, a far tempo dal giorno 7 febbraio 2002 alle ore 14.30.

 

2./3./4.   Omissis."

 

 

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dalla __________ che con atto 13 febbraio 2002 ne postula l'annullamento;

 

rilevato che la parte appellata non ha presentato osservazioni;

 

preso atto che con ordinanza presidenziale 20 febbraio 2002 all'appello è stato concesso effetto sospensivo parziale;

 

 

ritenuto

 

in fatto:

 

                                           A.   Con istanza 8 gennaio 2002 la __________ ha chiesto il fallimento della __________ per fr. 2'161.70 oltre interessi e spese.

 

 

                                           B.   All'udienza di contraddittorio del 1° febbraio 2002 l'escussa non è comparsa.

 

 

                                           C.   Il 7 febbraio 2002 la Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord ha pronunciato nell'ambito della procedura esecutiva n. __________ dell'UEF di Mendrisio il fallimento della __________ a far tempo dal 7 febbraio 2002 alle ore 14.30.

 

 

                                           D.   Con atto d'appello 13 febbraio 2002 la __________ ha postulato la declaratoria di nullità del decreto di fallimento, sostenendo di avere saldato il 31 gennaio 2002, ossia il giorno precedente l'udienza di contraddittorio prevista per il 1° febbraio 2002, tra l'altro l'esecuzione in oggetto n. __________ con il versamento di fr. 2'418.60 (doc. B).

 

 

 

Considerato

 

In diritto:

 

                                           1.    Giusta l'art. 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con documenti che il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto.

                                                  Per l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.

 

 

                                           2.    L'appellante adduce di avere saldato le esecuzioni n. __________ e n. __________ il 31 gennaio 2002, ossia il giorno precedente l'udienza di contraddittorio fissata per il 1° febbraio 2002. A sostegno del suo assunto liberatorio __________ ha prodotto una ricevuta datata 31 gennaio 2002 sottoscritta dalla creditrice in cui viene confermato il pagamento di fr. 2'418.60 a saldo dell'esecuzione n. __________ risp. di fr. 2'472.20 a saldo dell'esecuzione n. __________ (doc. B). Questo documento costituisce prova sufficiente dell'avvenuto pagamento, effettuato prima della dichiarazione del fallimento pronunciata il 7 febbraio 2002, dell'esecuzione n. __________ in cui è stato pronunciato il fallimento in esame, che di conseguenza va annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.

 

 

                                           3.    L'appello 13 febbraio 2002 __________ va quindi accolto.

                                                  La tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante in ambo le sedi (art. 49 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF), cfr. appello p. 3, n. 2.

 

 

Per questi motivi,

 

richiamato l'art. 174 cpv. 1 LEF

 

 

pronuncia:

 

                                           I.     L'appello 13 febbraio 2002 __________, è accolto.

 

                                                  "1.   La dichiarazione di fallimento 7 febbraio 2002 pronunciata dalla Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord, inc. EF.2002.00018 nei confronti della __________, è annullata.

 

                                                  2.    La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico della __________.

 

                                                  3.    Le spese dell'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio, da anticipare come di rito, sono poste a carico della __________

 

 

                                           II.    La tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall'appellante, resta a suo carico.

 

 

                                           III.   Intimazione a:  -__________;

                                                  Comunicazione alla pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria