Incarto n.
14.2002.00079

Istanza di revisione

Lugano

16 settembre 2002

CJ/fc/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca

 

segretario:

Jaques, vicecancelliere

 

 

statuendo sulla domanda di revisione 31 agosto 2002 di

 

 

__________

 

 

 

 

riferita alla sentenza 30 luglio 2002 (inc. 14.2002.38) di questa Camera emanata nell’ambito dell’appello 27 aprile 2002 interposto da

 

 

__________

 

 

contro la sentenza 19 aprile 2002 della Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5;

 

ritenuto che secondo la giurisprudenza di questa Camera (CEF 5 febbraio 1999 [14.1998.85], citata in Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000,  n. 6 ad art. 340) è inammissibile una richiesta di revisione nell’ambito di una procedura sommaria di rigetto dell’opposizione, il silenzio del nuovo art. 22 LALEF – che limita le possibilità d’impugnazione agli istituti dell’appello e del ricorso per cassazione – non potendo essere che qualificato, visto il principio di celerità che caratterizza questo tipo di procedura;

 

considerato che per le peculiarità del caso si prescinde dal prelevare la tassa di giustizia e non si assegnano indennità, non essendo state chieste osservazioni alla controparte in applicazione dell’art. 313bis CPC (per rinvio dell’art. 25 LALEF);

 

richiamato l’art. 22 LALEF;

 

pronuncia                 

 

                                   1.   La domanda di revisione 31 agosto 2002 di ________, Lugano, è irricevibile.

 

 

                                   2.   Non si preleva tassa di giustizia e non si assegnano indennità.

 

 

                               3.   Intimazione a: -       __________.

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario