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Incarto n. Istanza di revisione |
CJ/fc/dp |
In nome |
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La Camera
di esecuzione e fallimenti |
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composta dei giudici: |
Cometta,
presidente, |
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segretario: |
Jaques, vicecancelliere |
statuendo sulla domanda di revisione 31 agosto 2002 di
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riferita alla sentenza 30 luglio 2002 (inc. 14.2002.38) di questa Camera emanata nell’ambito dell’appello 27 aprile 2002 interposto da
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contro la sentenza 19 aprile 2002 della Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5;
ritenuto che secondo la giurisprudenza di questa Camera (CEF 5 febbraio 1999 [14.1998.85], citata in Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, n. 6 ad art. 340) è inammissibile una richiesta di revisione nell’ambito di una procedura sommaria di rigetto dell’opposizione, il silenzio del nuovo art. 22 LALEF – che limita le possibilità d’impugnazione agli istituti dell’appello e del ricorso per cassazione – non potendo essere che qualificato, visto il principio di celerità che caratterizza questo tipo di procedura;
considerato che per le peculiarità del caso si prescinde dal prelevare la tassa di giustizia e non si assegnano indennità, non essendo state chieste osservazioni alla controparte in applicazione dell’art. 313bis CPC (per rinvio dell’art. 25 LALEF);
richiamato l’art. 22 LALEF;
pronuncia
1. La domanda di revisione 31 agosto 2002 di ________, Lugano, è irricevibile.
2. Non si preleva tassa di giustizia e non si assegnano indennità.
3. Intimazione a: - __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario