Incarto n.
14.2002.104

Lugano

26 maggio 2003

CJ/fc/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente,

Pellegrini e Chiesa

 

segretario:

Jaques, vicecancelliere

 

 

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile (FA.2002.985) promossa con istanza 31 ottobre 2002 da

 

 

__________

 

 

in relazione alla procedura fallimentare di

 

 

 

__________

 

 

chiedente l’autorizzazione alla liquidazione con procedura sommaria del predetto fallimento;

 

vista la sentenza 5 novembre 2002 della Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, che ha accolto l’istanza;

 

preso atto dell’appello interposto l’11 novembre 2002 da

 

 

__________

rappr. Da __________

 

 

chiedente l’annullamento della sentenza impugnata e la chiusura della procedura fallimentare per mancanza di attivi;

 

 

 

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

 

                                          che l’appellante si aggrava contro la sentenza impugnata, facendo valere che l’Ufficio esazione e condoni, con la sua richiesta di continuare la procedura fallimentare, ha omesso di versare all’Ufficio fallimenti l’anticipo di fr. 7'000.-- stabilito nella decisione pretorile 18 settembre 2002 e pubblicata sul Foglio Ufficiale n. __________ del __________;

 

                                          che l’appellante non dimostra però in quale modo i propri interessi sono pregiudicati dalla sentenza impugnata;

 

                                          che nell’ipotesi in cui il risultato della liquidazione in via sommaria non dovesse consentire neppure la copertura delle spese di liquidazione, solo lo Stato del Cantone Ticino ne subirebbe le conseguenze;

 

                                          che infatti l’appellante, siccome è una persona giuridica, dovrà in ogni caso essere radiata dal registro di commercio al termine della procedura fallimentare (cfr. art. 66 cpv. 2 ORC), di modo che l’eventuale scoperto non potrà essere posto a suo carico;

 

                                          che l’appello si rivela di conseguenza irricevibile, per carenza di gravamen (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, n. 5 e 6 ad art. 307);

 

                                          che occorre tuttavia ricordare all’Ufficio esazione e condoni e all’Ufficio fallimenti di Lugano che l’anticipo delle spese di liquidazione ai sensi dell’art. 230 cpv. 2 LEF – alla stregua di tutti gli altri anticipi ex art. 68 cpv. 1 LEF (in particolare la tassa per la notifica di un precetto esecutivo, che nella prassi l’Ufficio esazione e condoni rettamente accredita sempre sul conto dell’ufficio esecuzione prima della notifica) – deve effettivamente essere versato sul conto dell’Ufficio fallimenti, anche per motivi di trasparenza e di chiarezza della contabilità interna dello Stato;

 

                                          che del resto il principio dell’uguaglianza tra creditori, compresi quelli di diritto pubblico (cfr. DTF 120 III 23 s.; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 84 ad art. 1-37; 24 ss., 33 ad art. 44), impone di trattare allo stesso modo il fisco cantonale e gli altri creditori;

 

                                          che le spese seguono la soccombenza, mentre non si assegnano indennità, in quanto non sono state richieste osservazioni dall’Ufficio esazione e condoni (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

 

 

 

Richiamati gli art. 68, 230 LEF; 66 ORC; 48, 49, 61, 62 OTLEF;

 

 

pronuncia:              

 

                                1.      L’appello 11 novembre 2002 __________, è irricevibile.

 

                                2.      La tassa di giustizia di fr. 100.--, già anticipata dall’appellante, rimane a suo carico. Non si assegnano indennità.

 

                                3.      Intimazione a:

                                          – __________

                                          Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5.

                                     

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario