|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n. |
/EC/fc/rgc |
In nome |
|
||
|
La Camera
di esecuzione e fallimenti |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dei giudici: |
Cometta,
presidente, |
|
segretario: |
Cassina, vicecancelliere |
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 20 febbraio 2002 da
|
|
__________
|
|
|
|
contro |
|
|
|
|
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 10/11 dicembre 2001 dell’UE di Lugano;
sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, con sentenza 23 aprile 2002 ha così deciso:
“1. L’istanza è respinta.
2. La tassa di giustizia in fr. 100.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a suo carico.”
Sentenza dedotta in appello da __________ con atto 6 maggio 2002;
preso atto che con scritto 6 giugno 2002 __________ ha dichiarato di ritirare l’opposizione al PE n. __________del 10/11 dicembre 2002 dell’UE di Lugano, avendo trovato un accordo con la creditrice;
ritenuto che di conseguenza il presente appello è divenuto privo d’oggetto;
considerato che al numero 3 a pagina 3 dell’accordo intercorso tra __________ il 6 giugno 2002, le parti hanno stabilito “che eventuali spese della procedura d’appello restano a carico della creditrice, compensate le ripetibili”;
decreta:
1. L’appello 6 maggio 2002 di __________, è stralciato dai ruoli perché divenuto privo di oggetto.
2. La tassa di giustizia di fr. 100.--, già anticipata dall’appellante, resta a carico di __________ A. La parte eccedente dell’anticipo, pari a fr. 100.--, è restituita all’appellante. Non si assegnano indennità.
3. Intimazione a:__________
Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario