statuendo sull'istanza di riconoscimento di fallimento estero presentata il 2 settembre/29 ottobre 2002 dalla
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__________ rappr. dall’amministratore del fallimento avv. __________ a sua volta patrocinato dallo studio legale __________
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ed ora sul “Rechtsmittel” 16 dicembre 2002 inoltrato a nome di __________ da
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richiamato il decreto 8 novembre 2002 di questa Camera con cui è stato ordinato il blocco delle azioni di __________, presso la sede della società nonché presso la __________ (dispositivo n. 2.5);
atteso che siffatto decreto è, in particolare, stato notificato a __________, che ha ritirato l’invio raccomandato il 13 novembre 2002;
considerato che ex art. 379 cpv. 2 CPC, applicabile per il rinvio dell’art. 25 LALEF, nel caso che il giudice chiamato ad emanare provvedimenti cautelari respinge od ammette la domanda senza contraddittorio, le parti hanno diritto di chiedere entro 10 giorni con istanza scritta che, previo contraddittorio, la domanda sia accolta, rispettivamente che le misure ordinate siano revocate o modificate;
ritenuto che, oltre a non adempiere il requisito linguistico dell’art. 21 cpv. 1 LALEF, gli scritti 16 dicembre 2002 e 7 febbraio 2003 fatti pervenire a questa Camera da __________, il quale non ha d’altronde dimostrato di poter validamente rappresentare __________, appaiono manifestamente tardivi ai sensi dell’art. 379 cpv. 2 CPC;
richiamati gli art. 21 cpv. 1, 25 LALEF; 379 cpv. 2 CPC;
decreta:
1. L'istanza 16 dicembre 2002/7 febbraio 2003 di __________ è irricevibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 100.-- è a carico di __________.
3. Intimazione:
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Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario