Incarto n.
14.2003.100

Lugano

1 aprile 2004

CJ/fc/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente,

Pellegrini e Chiesa

 

segretario:

Jaques, vicecancelliere

 

 

statuendo sull'istanza 17 luglio 2003 dell'

 

 

AP1

 

 

tendente alla chiusura del fallimento secondario n. 187/1994 di

 

 

AO1

 

 

 

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

 

                                          che con sentenza 20 marzo 2002 (inc. CEF ), questa Camera ha riconosciuto in Svizzera ai sensi degli art. 166 ss. LDIP il decreto di fallimento 5 luglio 1994 del Tribunale di Milano a carico di AO1;

 

                                          che l'11 settembre 1994, dopo il blocco degli attivi della fallita presso la Banca __________ (in seguito la Banca), per un importo di fr. 674'676.-- (valuta 28 ottobre 1994), è stato aperto il fallimento secondario;

 

                                          che nel termine impartito nessun credito è stato insinuato;

 

                                          che il 13 febbraio 1995 (inc. CEF 126/94), questa Camera ha decretato la messa a disposizione dell'amministrazione del fallimento AO1 del saldo attivo di fr. 674'676.--, dedotte le spese procedurali e le tasse di giustizia come alla relazione finale e conteggio connesso, risultante dalla procedura di liquidazione del minifallimento svizzero;

 

                                          che su istruzioni 2 marzo 1995 dell'AP1, la Banca, in diverse date tra il 9 e il 15 marzo 1995, ha trasferito gli importi a contanti e i titoli della fallita depositati presso di essa su conti dell'amministrazione fallimentare italiana, tranne che per fr. 4'000.--, che sono stati accreditati sul conto dell'Ufficio;

 

                                          che il 21 marzo 1995, la Banca ha confermato di aver provveduto ad estinguere i conti inventariati;

 

                                          che il 4 aprile 1995, l'AP1 ha inviato al curatore fallimentare italiano i conteggi derivanti dall'estinzione di siffatti conti;

 

                                          che il 26 ottobre 1995, l'AP1 ha firmato una procura a favore dell'avv. __________ perché avesse a rappresentare la massa fallimentare nell'ambito di una causa giudiziaria da promuovere contro la Banca;

 

                                          che il 18 marzo 1996, l'avv. __________ ha promosso azione creditoria contro la Banca dinanzi la Pretura di __________, per l'importo di fr. 11'276'543.-- oltre interessi al 6% dal 28 aprile 1994;

 

                                          che il 22 gennaio 1997, la Banca ha insinuato nel fallimento secondario un credito di fr. 11'276'543.--, oltre interessi al 6% dal 28 aprile 1994, asseritamente assistito da un diritto di pegno e di compensazione;

 

                                          che con scritto 4 gennaio 2000, la medesima banca ha ritirato la propria insinuazione, asseverando di aver raggiunto un accordo bonale con il curatore fallimentare;

 

                                          che ora l'AP1 chiede che la procedura di fallimento venga dichiarata chiusa;

 

                                          che per la messa a disposizione dell'amministrazione fallimentare estera del saldo ai sensi dell'art. 173 LDIP occorre che il giudice del riconoscimento ritenga esaurita la procedura di fallimento secondario (cfr. CEF 20 aprile 2000 [14.99.71], cons. 3b; 3 gennaio 2001 [14.00.52], cons. 3b);

 

                                          che la sentenza resa in conformità dell'art. 173 cpv. 2 LDIP include pertanto la chiusura della procedura di fallimento secondario ai sensi dell'art. 268 cpv. 2 LEF (cfr. le decisioni citate sopra);

 

                                          che nel caso concreto, la procedura fallimentare è stata chiusa con la sentenza 13 febbraio 1995 di questa Camera;

 

                                          che l'AP1 non era pertanto più abilitato successivamente a rappresentare la massa fallimentare, che aveva cessato di esistere;

 

                                          che non era più ammissibile nessuna insinuazione (cfr. art. 251 LEF a contrario);

 

                                          che con il decreto 4 gennaio 2000 di stralcio della causa giudiziaria e il ritiro di stessa data dell'insinuazione della Banca, tali irregolarità processuali sono diventate prive di oggetto;

 

                                          che pure l'istanza in esame è priva di oggetto, siccome la procedura fallimentare è già chiusa;

 

                                          che il saldo del conto delle tasse e spese va girato allo Stato quale competenze;

 

                                          che non si preleva la tassa di giustizia;

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 173 LDIP; 168 LEF;

 

 

pronuncia:              

                                1.      L’istanza 17 luglio 2003 dell'AP1 è evasa nel senso dei considerandi.

 

                                2.      Non si preleva la tassa di giustizia.

 

                               3.      Intimazione all'AP1

 

 

 

T

erzi implicati

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             Il segretario