Incarto n.
14.2003.110

Lugano

12 febbraio 2004

EC/fp/dp

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, vicepresidente,

Chiesa e Giani

 

segretario:

Cassina, vicecancelliere

 

 

statuendo sulla causa a procedura fallimentare dipendente dall’istanza 22 settembre 2003 promossa da

 

 

________,

rappr. dalla ________,

 

 

contro

 

 

________

patr. dall’avv. __________

 

 

sulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona con sentenza 12 dicembre 2003 ha così deciso:

 

          “1.          È pronunciato il fallimento di ________

                        1.1. Il fallimento ha effetto alle ore 14.00 del giorno 12 dicembre 2003.

          2./3./4.   omissis”

 

Sentenza dedotta in appello da ________ che con atto 22 dicembre 2003 ne ha postulato l’annullamento;

 

preso atto che la parte appellata non ha presentato osservazioni;

 

richiamato il decreto presidenziale 30 dicembre 2003 di concessione dell’effetto sospensivo parziale;

 

esaminati atti e documenti;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                           A.  Nell’ambito dell’esecuzione n. __________, con istanza 22 settembre 2003 ________ ha chiesto il fallimento di ________ per fr. 1’366.90 oltre accessori.

 

 

                                          B.  Con pronunciato del 12 dicembre 2003 il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona ha pronunciato il fallimento di ________ a far tempo dal 12 dicembre 2003 alle ore 14.00.

 

 

                                          C.  Con atto d’appello 22 dicembre 2003 ________ ha postulato la declaratoria di nullità del decreto di fallimento, atteso che egli avrebbe immediatamente provveduto a pagare il suo debito verso la ________.

 

                                               A sostegno delle proprie argomentazioni l’appellante ha prodotto la ricevuta 18 dicembre 2003 dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona, dalla quale emerge l’avvenuto pagamento dell’importo dedotto in esecuzione.

 

 

Considerato

 

in diritto:                         1.   Ex art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

 

                                           a.  il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

                                           b. l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore; o che

                                           c.  il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

 

 

                                          2.   L’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte nova”), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1–3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non esser in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che l’insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Roger Giroud Die Konkurseröffnung und ihr Aufschub bei der Aktiengesellschaft, 2. ed., Zurigo 1986, n. 25–26 ad art. 174 LEF; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs– und Konkursrechts, Berna 1997, § 36 n. 58 p. 294, § 38 n. 14 p. 305; Jürgen Bronimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht– und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).

 

 

                                          3.   In prima sede il fallimento di ________ è stato decretato per il mancato pagamento nei confronti della ________ dell’importo di fr. 1’366.90 oltre accessori. In sede di appello è stato accertato che il debitore ha proceduto a estinguere il predetto importo con un versamento presso l’UEF di Bellinzona del 18 dicembre 2003. In concreto è dunque adempiuto il requisito del pagamento di cui all'art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF.

                                               Per quel che concerne il presupposto della solvibilità va rilevato che dall’estratto delle esecuzioni di ________ datato 6 febbraio 2004 emerge che l'appellante è in una situazione finanziaria precaria, essendo contro lo stesso pendenti ben 76 esecuzioni, la prima risalente al 18 novembre 2002. Di queste esecuzioni 10 sono già giunte allo stadio della domanda di prosecuzione dell’esecuzione, 5 del pignoramento del salario, 13 della domanda di realizzazione e 22 della comminatoria di fallimento. Gli importi posti in esecuzione variano da fr. 44 a fr. 20'821.80. Orbene il numero delle esecuzioni pendenti (cinque delle stesse promosse nel corso del 2002, sessantasei nel corso del 2003 e cinque nel corso del mese di gennaio del 2004) indicano che le difficoltà finanziarie dell'appellante non sono passeggere. Pure il fatto che il debitore non sia in grado di pagare anche importi modesti indica insolvibilità. Sulla base di questi riscontri oggettivi non può quindi essere ritenuto che l'appellante sia solvibile, che sia in grado di tacitare i suoi creditori e di pagare importi anche modesti e nemmeno che si trovi in una situazione di insolvibilità solo passeggera.

 

 

                                          4.   L’appello 22 dicembre 2003 di ________, è quindi respinto.

                                               Di conseguenza, essendo stato concesso effetto sospensivo parziale all’appello, il fallimento deve essere nuovamente pronunciato.

                                               La tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante (art. 49 OTLEF), mentre non si assegnano indennità.

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 172 n. 3, 174 cpv. 1 e 2 LEF

 

 

pronuncia:                     1.   L’appello 22 dicembre 2003 di ________, è respinto.

 

                                      1.1.   Di conseguenza è dichiarato il fallimento di ________, a far tempo da

 

                                               martedì 17 febbraio 2004 alle ore 10:00

 

 

                                          2.   La tassa di giustizia di fr. 90.–, già anticipata da ________, resta a suo carico. Non si assegnano indennità.

 

 

                                          3.   Intimazione a:

                                               –   Avv. __________;

                                               –   ________,

                                               –   Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona;

                                               –   Ufficio dei registri di Bellinzona;

                                               Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il vicepresidente                                                                       Il segretario