Incarto n.
14.2003.18

Lugano

9 aprile 2003/B/fc/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

 

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente,

Pellegrini e Chiesa

 

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 1. ottobre 2002 da

 

 

__________

rappr. dall'avv. __________

 

 

contro

 

 

__________

 

 

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al PE n. __________ del 18/27 settembre 2002 dell'UE di Lugano;

 

sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano,

Sezione 5, con sentenza 21 novembre 2002 ha così deciso:

 

"1.    L'istanza è accolta e di conseguenza l'opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via definitiva.

 

 2.    La tassa di giustizia in fr. 210.-- da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 450.-- a titolo di indennità."

 

Sentenza dedotta in appello da __________ che con atto 21 febbraio 2003

ne ha postulato l'annullamento;

con osservazioni 17 marzo 2002 la parte appellata si è opposta al gravame, con

protesta di spese e ripetibili;

 

 

ritenuto in fatto e considerando in diritto

 

 

che la sentenza 21 novembre 2002 della Segretaria assessore della Pretura

del Distretto di Lugano, Sezione 5, è stata notificata presso la Pretura

il 21 gennaio 2003 all'appellante che ne ha sottoscritto la ricezione;

 

che l'atto di appello datato 20 febbraio 2003, è stato spedito per via raccomandata

il 21 febbraio 2003 (data del timbro postale);

 

che nella procedura sommaria il termine per proporre appello è ridotto a dieci giorni

(art. 308 cpv. 1 e 388 cpv. 3 CPC);

 

che il termine di dieci giorni per presentare appello ha pertanto iniziato a decorre

il 22 gennaio 2003, ex art. 131 cpv. 1 CPC non essendo compreso nel computo

dei termini il 21 gennaio 2003, giorno in cui l'appellante ha sottoscritto la dichiarazione di ricezione della sentenza, per giungere a scadenza il 31 gennaio 2003, donde l'irrimediabile tardività dell'atto di appello spedito il 21 febbraio 2003 e pervenuto alla Pretura il 24 febbraio 2003;

 

 

per questi motivi

 

richiamati gli art. 308 cpv. 1 e 388 cpv. 3 CPC

 

pronuncia

 

                                   1.   L'appello 21 febbraio 2003 di __________, è irricevibile siccome tardivo.

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 50.--, già anticipata dall'appellante, resta a carico di __________, la quale rifonderà a __________ fr. 50.-- a titolo di indennità.

 

                                   3.   Intimazione:       - __________

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                                          La segretaria: