Incarto n.
14.2003.29

Lugano

21 maggio 2003

CJ/fc/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente,

Pellegrini e Chiesa

 

segretario:

Jaques

 

 

visto l'appello 28 marzo 2003 presentato da

 

 

__________

 

 

Contro

 

 

la decisione 10 marzo 2003 della Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, nella causa promossa contro l’appellante da

 

 

__________

 

 

richiamata la diffida 31 marzo 2003 del Presidente di questa Camera mediante la quale al ricorrente veniva assegnato un termine scadente il 23 aprile 2003 per effettuare sul c.c.p. 69-10370-9 del Tribunale d’appello -introiti AGITI- un deposito di fr. 120.-- a titolo di anticipo per le presunte spese giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento dell'importo entro il termine fissato, il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile;

 

preso atto come il termine in questione sia decorso infruttuoso;

 

ritenuto che, essendo con ordinanza 28 marzo 2003 stato concesso all’appello effetto sospensivo parziale, con l’odierna decisione di stralcio va nuovamente dichiarato il fallimento (cfr. DTF 118 III 39, cons. 2b; 85 III 157 s., cons. 6; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, n. 49 e 55 ad § 36; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 15 ad art. 174 e n. 2 ad art. 175; Roger Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. II, n. 4 ad art. 175, con rif.; Magdalena Rutz, Weiterziehung des Konkursdekretes, in: Schuldbetreibung und Konkurs im Wandel, Basilea/Ginevra/Monaco 2000, p. 345 ad 3; contra: Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 55 e 62-67 ad art.174; n. 12-14 ad art. 175);

 

richiamati gli art. 36 e 174 LEF, 12 LTG, 312 CPC, 22 cpv. 3, 25 LALEF, 48 e 49 OTLEF;

 

 

decreta:

                                   1.   L'appello 28 marzo 2003 di __________ avverso la decisione 10 marzo 2003 (FA.2002.1131) della Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo.

 

                               1.1.   Di conseguenza è pronunciato il fallimento di __________ a fare tempo da

 

martedì 27 maggio 2003 alle ore 10.00.

 

                                   2.   Le spese del presente giudizio con tassa di giustizia per complessivi fr. 50.-- sono poste a carico dell'appellante.

 

                                   3.   Intimazione a:

 

- __________

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5

 

 

Per la Camera esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario