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Incarto n. |
Lugano CJ/fc/rgc |
In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa |
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segretario: |
Jaques, vicecancelliere |
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile (inc. EF.2002.2179) promossa con istanza 6 dicembre 2002 da
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AP0
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contro |
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AO0
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tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta da __________ all’esecuzione n. __________ dell’UE di Lugano promossa da __________ per l’importo di fr. 18'450.-- oltre interessi e spese;
vista la sentenza 17 marzo 2003 della Segretaria assessore del Distretto di Lugano, Sezione 5, che ha respinto la suddetta istanza;
preso atto dell’appello 2 aprile 2003 di __________ nonché delle osservazioni 2 maggio 2003 della controparte;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che l'appellante rileva anzitutto di non essere stata personalmente presente all'udienza di discussione del 10 marzo 2003 e di non aver così potuto prendere visione dei doc. 1 e 2, mai visti in precedenza, prodotti dall'escusso solo all'udienza e sui quali la prima giudice si è fondata per respingere l'istanza;
che ella allega che al suo patrocinatore sono mancate, al momento dell'udienza, le necessarie informazioni sulla fedefacenza e sulla correttezza di tali documenti;
che per questo motivo l'appellante solleva solo in sede d'appello l'eccezione di falso;
che tale censura, presentata per la prima volta in sede di appello, costituisce un novum irricevibile (cfr. art. 22 cpv. 4 LALEF a contrario e 321 cpv. 1 lett. b CPC per rinvio dell’art. 25 LALEF);
che è irrilevante il fatto che l'escutente non abbia personalmente assistito all'udienza di contraddittorio, poiché in virtù del principio dell'eventualità (cfr. Angelo Olgiati, Le norme generali per il procedimenti civile nel Canton Ticino, tesi Zurigo 2000, pp. 106 ss.), detta anche massima di concentrazione (cfr. Fabienne Hohl, Procédure civile, vol. I, Berna 2001, n. 808) o principio degli stadi preclusivi del processo (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, n. 22 ss. ad art. 78), che caratterizza la procedura sommaria in materia esecutiva (cfr. Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 52 ad art. 84, Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 103 ad art. 82), le spettava partecipare all'udienza o perlomeno dare al suo patrocinatore sufficienti informazioni per consentirgli di controbattere le argomentazioni avversarie in sede di discussione;
che l'appellante evidenzia come il proprio patrocinatore avrebbe comunque contestato integralmente tutte le argomentazioni dell'escusso, e quindi anche quanto intendeva dimostrare con i documenti 1 e 2 (cfr. appello, p. 4 ad 5);
che in prima sede, l'appellante non ha tuttavia esplicitamente sollevato l'eccezione di falso, limitandosi, per quanto concerne siffatti documenti, a osservare come "i documenti prodotti dalla controparte, rispettivamente le indicazioni della stessa circa avvenuti pagamenti, compensazioni o quant'altro, sono precedenti il conteggio 11 luglio 2002 prodotto agli atti che quantifica l'importo a quel momento ancora dovuto dal convenuto, ovvero l'importo posto in esecuzione";
che la prima giudice si è puntualmente determinata su tale censura, ritenendo che quand'anche precedenti all'invio del conteggio 11 luglio 2002, i pagamenti, risp. gli importi dall'escusso posti in compensazione, in sé non contestati dall'escutente e ammontanti a fr. 71'025.--, hanno integralmente estinto il credito posto parzialmente in esecuzione e determinato dallo stesso escutente, senza tenere conto dei rimborsi, in fr. 63'450.--;
che nell'atto appellatorio, l'appellante non si confronta con la motivazione pretorile, limitandosi a ribadire quanto già detto in prima sede, ciò che basterebbe già per ritenere l'appello nullo ai sensi dei combinati art. 309 cpv. 1 lett. f e cpv. 5 CPC, per il rinvio dell'art. 25 LALEF (cfr. Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 21 ad art. 309);
che in ogni caso, l'argomentazione della prima giudice è ineccepibile, siccome l'escutente non ha, all'udienza di discussione, contestato il versamento degli acconti di fr. 40'000.-- e fr. 10'000.-- (doc. 1) né l'allegata compensazione con il prezzo di vendita di fr. 21'025.-- del mobilio asseritamente ceduto all'escutente, così che l'escusso ha effettivamente reso verosimile ai sensi dell'art. 82 LEF di aver estinto il suo debito a concorrenza di almeno fr. 71'025.--, ossia di averlo integralmente azzerato;
che la generica contestazione integrale delle argomentazioni di ordine e di merito della controparte espressa quale preambolo della replica (cfr. verbale 10 marzo 2003, p. 2) non costituisce una contestazione sufficiente ai sensi dell'art. 78 CPC (cfr. Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 8-9 ad art. 78, n. 6 ad art. 170 e n. 2 ad art. 175; Olgiati, op. cit., p. 108), sicché i fatti allegati dall'escusso con la sua risposta risultano ammessi (cfr. art. 170 cpv. 2 per analogia);
che la questione dei rapporti tra __________ S.A. e l'escusso è irrilevante, in quanto la prima giudice l'ha esplicitamente lasciata indecisa (cfr. sentenza impugnata, a p. 4, 4. capoverso);
che l'inammissibilità delle domande di restituzione in intero contro le sentenze nelle procedure sommarie in ambito esecutivo (cfr. CEF 5 febbraio 1999 [14.1998.85], citata in Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 5 ad art. 346, e confermata per l'istituto della revisione ex art. 340 CPC in CEF 16 settembre 2002 [14.02.79]) non lascia l'appellante senza difesa, dal momento che alla medesima resta aperta la via dell'azione di accertamento del credito nell'ambito della quale potrà far valere, volendo, l'eccezione di falsità ex art. 216 ss CPC ed eventualmente ottenere il rigetto dell'opposizione (cfr. art. 79 cpv. 1 LEF), oppure la via dell'inoltro di una nuova esecuzione, nell'ambito della quale essa potrà nuovamente chiedere il rigetto dell'opposizione e far valere gli argomenti sostenuti in appello;
che va ricordato a futura memoria che la procedura di accertamento di falso e di verifica delle scritture di cui agli art. 216 ss. CPC è inattuabile in materia giudiziaria esecutiva retta dal rito sommario ai sensi dell'art. 25 n. 2 LEF, in quanto incompatibile con le esigenze – poste dal diritto federale – di una procedura celera (cfr. art. 20 cpv. 6 LALEF), la questione della falsità essendo tuttavia da esaminare, qualora la relativa eccezione sia stata esplicitamente sollevata, sotto il profilo della verosimiglianza ex art. 82 cpv. 2 LEF (cfr. CEF 10 giugno 1998 [14. 97.30], cons. 1; 28 giugno 1999 [14.1998.123], cons. 1a e 2d-f);
che l’appello è pertanto irricevibile;
che le spese e le indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 82 LEF; 78, 170 cpv. 2, 216 ss., 309, 321 cpv. 1 lett. b, 346 CPC; 22 cpv. 4, 25 LALEF; 48, 49, 61 e 62 OTLEF;
pronuncia: 1. L’appello 2 aprile 2003 di __________, è irricevibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 300.--, già anticipata dall’appellante, rimane a suo carico; __________ rifonderà a __________ fr. 300.-- a titolo di indennità.
3. Intimazione a:
– avv. __________;
– avv. __________ o;
Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5.
Il presidente Il segretario