Incarto n.
14.2003.43

Lugano

29 aprile 2003/CJ/fc/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente,

Pellegrini e Chiesa

 

segretario:

Jaques, vicecancelliere

 

 

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile __________ promossa con istanza 5 febbraio 2003 da

 

 

__________

 

 

contro

 

 

 

__________

 

 

tendente ad ottenere il rigetto dell’opposizione interposta dal Municipio di __________ al precetto esecutivo n. __________ dell’UE di Lugano notificato il 29 gennaio 2002 per il pagamento di fr. 37'235,80 oltre interessi e spese;

 

vista la sentenza 3 aprile 2003 della Segretaria Assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, che ha respinto la suddetta istanza;

 

preso atto dell’appello 8 aprile 2003 dell’arch. __________;

 

atteso che esso non è stato notificato alla controparte, in quanto i propri diritti non sono pregiudicati dalla presente procedura;

 

 

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

 

                                          che l’appellante allega di non essere stato citato all’udienza di contraddittorio del 3 aprile 2003 e chiede l’annullamento della tassa di giustizia di fr. 210.-- che gli è stata accollata con la sentenza impugnata;

 

                                          che la Pretura di Lugano ha confermato la mancata citazione dell’appellante in seguito ad un disguido di cancelleria;

 

                                          che l’udienza 3 aprile 2003 e la consecutiva sentenza di stessa data risultano pertanto nulle (art. 142 cpv. 1 lett. b CPC per il rinvio dell’art. 25 LALEF), ciò che va rilevato d’ufficio da ogni autorità, compresa quella che ha emanato l’atto di procedura nullo;

 

                                          che anche il dispositivo riferito alla tassa di giustizia risulta pertanto nullo;

 

                                          che siccome la nullità è da addebitare alla Pretura di Lugano, occorre prescindere dal prelevare la tassa di giustizia, sia di prima che di seconda istanza;

 

                                          che non occorre ordinare la fissazione di una nuova udienza, avendo l’appellante nel frattempo ritirato l’esecuzione in seguito ad un accordo con il Comune di __________;

 

                                          che l’appello va quindi accolto;

 

                                          che non si assegnano indennità in quanto non richieste dall’appellante.

 

 

 

Richiamati gli art. 82 LEF; 142 CPC; 25 LALEF; 61, 62 OTLEF;

 

 

pronuncia:              

                                1.      L’appello 8 aprile 2003 dell’arch. __________ è accolto.

 

                             1.1.      Di conseguenza, la sentenza emanata il 3 aprile 2003 dalla Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, nella procedura __________ è dichiarata nulla.

 

                                2.      Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità.

 

 

 

 

 

                                3.      Intimazione a:

                                          – __________

                                          Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5.

                                     

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                                Il segretario