Incarto n.
14.2003.45

Lugano

6 giugno 2003

CJ/fc/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

 

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente,

Pellegrini e Chiesa

 

segretario:

Jaques, vicecancelliere

 

 

statuendo sulla causa fallimentare a procedura sommaria appellabile (FA.__________) promossa con istanza 13 febbraio 2003 da

 

 

__________

rappr. dall’avv. __________

 

 

contro

 

 

__________

rappr. dal socio e gerente __________

 

 

sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 29 aprile 2003 ha così deciso:

 

                                         “1.         È pronunciato il fallimento di __________, Lugano, a far tempo da martedì __________ alle ore 14.00.

 

                                         2./3./4.  Omissis”

 

Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________, che con atto 7 maggio 2003 ne postula l’annullamento;

 

 

 

 

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

 

                                          che l’appello può essere respinto prima della notificazione dell’atto di appello qualora si riveli inammissibile o manifestamente infondato (art. 313bis CPC per il rinvio dell’art. 25 LALEF);

 

                                          che prima del fallimento in esame, dichiarato il 29 aprile 2003, la Pretura del Distretto di Lugano ne ha pronunciato un altro il 3 aprile 2003;

 

                                          che con sentenza 21 maggio 2003 (inc. __________), questa Camera ha respinto l’appello 7 aprile 2003 della fallita diretto contro il primo decreto di sequestro e nuovamente pronunciato il fallimento per il 27 maggio 2003 alle ore 10:00;

 

                                          che quest’ultima decisione è definitiva, l’unico ricorso – straordinario e non sospensivo per legge – possibile essendo il ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale;

 

                                          che l’appello in esame è pertanto privo di oggetto;

 

                                          che le spese seguono la soccombenza, mentre non si assegnano indennità poiché l’appello non è stato intimato a controparte (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

 

 

Richiamati gli art. 174 LEF; 48, 49, 61, 62 OTLEF

 

pronuncia:              

                                1.      L’appello 7 maggio 2003 di __________, è irricevibile per carenza di gravamen.

 

 

                                2.      La tassa di giustizia di fr. 120.-- è posta a carico di __________ __________. Non si assegnano indennità.

 

 

                                3.      Intimazione a ________

                                   

                                          Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                               Il segretario