Incarto n.
14.2003.48

Lugano

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

 

 

 

 

Composta dei giudici:

Pellegrini, vicepresidente,

Chiesa e Giani

 

Segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 2 aprile 2003 da

 

 

__________

Patr. da: avv. __________

 

 

Contro

 

 

 

__________

 

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al __________ del 12 febbraio 2003 dell'UEF di Mendrisio;

 

sulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Mendrisio-Sud con sentenza 5 maggio 2003 ha così deciso:

 

"1. L'istanza è accolta e di conseguenza l'opposizione interposta al

     summenzionato precetto esecutivo è respinta in via definitiva limitatamente

     alla somma di fr. 115'327.-- oltre interessi al 5% dal 22.07.1994 più fr. 20'900.--

     oltre interessi al 5% dal 05.09.2202.

 

 2. La tassa di giustizia in fr. 800.--, comprensiva delle spese e da anticipare

     dall'istante è posta a carico della parte convenuta che rifonderà alla controparte

     fr. 1'400.-- a titolo di indennità."

 

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'escusso che con atto

19 maggio 2003 ha postulato la restituzione del termine per presentare appello

contro la sentenza pretorile risp. la reiezione dell'istanza, con protesta di spese

e ripetibili;

 

con osservazioni 2 luglio 2003 la __________ si è opposta all'appello, protestate spese

e ripetibili;

 

ritenuto

 

In fatto

 

A.

 

Con PE n. __________ del 12 febbraio/10 marzo 2003 dell'UEF di Mendrisio

la __________ ha escusso __________ per l'incasso di fr. 115'327.-- oltre

interessi al 5% dal 22 luglio 1994 e fr. 28'200.-- oltre interessi al 5% dal

5 settembre 2002, indicando quale titolo di credito: "1-2) Sentenze: 05.09.2002

Tribunale Federale; 09.11.2001 Seconda Camera Civile TA; 25.10.2000;

22.02.2000; 29.05.1998; 29.01.1997; 11.12.1996; 26.10.1994 Pretura di

Mendrisio-Nord - capitale, interessi e ripetibili (già dedotti Fr. 2'550.--) come

da sentenze.

Interposta tempestiva opposizione dall'escusso, la procedente ne ha chiesto

il rigetto definitivo al Pretore.

 

 

B.

 

La procedente fonda la sua pretesa sulle seguenti decisioni, da cui emergono 

i rapporti di dare e avere tra le parti, indicati nella tabella che segue con un

segno "+" per una posta di credito del procedente e di segno "-" per una posta

di debito del procedente e che risultano lievemente differenti da quanto esposto

dalla __________ nel doc. M:

 

 

Data

Autorità giudicante

Doc.

Credito

TG

Spese

Ripet.

Totale

26.10.1994

Pretura di Mendrisio Nord

(dopo appello)

 A/B

          0.00

      - 600.00

            0.00

  -2'200.00

  -2'800.00

22.06.1995

ICCA

  B

           0.00

       -300.00

         -50.00

  -1'000.00        

   -1'350.00

19.04.1996        

Pretura Mendrisio-Nord

(dopo appello)

  C

           0.00

       -200.00       

            0.00

     -250.00            

      -450.00

11.12.1996

ICCA                                    

  D         

           0.00

            0.00

            0.00       

     -600.00            

      -600.00

29.01.1997

Pretura Mendrisio-Nord     

  E

           0.00      

            0.00  

            0.00         

    +200.00        

     +200.00

29.05.1998        

Pretura Mendrisio-Nord     

  F       

           0.00

       -150.00     

            0.00     

    +250.00

     +100.00

22.02.2000

Pretura Mendrisio-Nord     

  G

           0.00     

            0.00

            0.00      

    +200.00

     +200.00

25.10.2000

Pretura Mendrisio-Nord     

(azione principale)

  H

           0.00

            0.00      

            0.00

+15'000.00        

 +15'000.00

25.10.2000 

Pretura Mendrisio-Nord       

(riconvenzionale)

  H

+115'327.0        

       +900.00

            0.00

  -1'300.00       

+114'927.00

09.11.2001       

IICCA

  I

           0.00     

            0.00       

            0.00

  +4'000.00

   + 4'000.00

05.09.2002

Tribunale federale

  L

           0.00

            0.00

            0.00

  +7'000.00

   + 7'000.00

 

Totale pretese __________ (a saldo, capitale + oneri processuali)

  136'227.00

 

 

C.

 

All'udienza di contraddittorio l'escusso ha contestato il conteggio di controparte e gli interessi chiedendo al giudice di verificare sia i titoli di rigetto definitivo che gli importi ivi contenuti.

 

 

D.

 

Con sentenza 5 maggio 2003 il Segretario assessore della Pretura di Mendrisio-Sud ha ritenuto i documenti prodotti validi titoli di rigetto definitivo dell'opposizione ex art. 80/81 LEF, rilevando che l'escusso non ha sollevato alcuna fondata eccezione. Considerate alcune lievi differenze esistenti tra il conteggio effettuato dal primo giudice e quanto esposto dalla procedente nel doc. M, il rigetto definitivo dell'opposizione è stato concesso limitatamente a fr. 115'327.-- oltre interessi al 5% dal 22 luglio 1999 e fr. 20'900.-- oltre interessi al 5% dal 5 settembre 2002.  

 

 

E.

 

Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l'escusso rilevando che la notifica di quest'ultima non è avvenuta a norma di legge in quanto nonostante egli fosse rappresentato dall'avv. __________, la sentenza non è stata notificata al suo patrocinatore, ma a lui direttamente. Il suo rappresentante legale ne è venuto a conoscenza solo pochi giorni prima della scadenza del breve termine di 10 giorni, per cui egli ha dovuto presentare appello senza potersi avvalere della consulenza del proprio patrocinatore. L'appellante ha chiesto pertanto in via principale la restituzione del termine per presentare appello. Nel merito __________ ha contestato, per quel che riguarda le indennità, il conteggio degli interessi di mora richiesto dalla data delle sentenze, mancando un sollecito.

 

 

F.

 

Con le sue osservazioni la __________ ha rilevato che l'appellante non ha sostenuto che dall'asserita omissione di notifica al suo rappresentante gli è derivato un pregiudizio. In effetti la pretesa irregolarità non gli ha impedito di contestare tempestivamente il merito della sentenza di rigetto, per cui la sua richiesta di restituzione del termine va respinta. Per quel che riguarda il merito la procedente ha dapprima osservato che __________ doveva indicare con precisione l'esatto ammontare per il quale l'istanza di rigetto deve essere accolta. D'altro canto la decorrenza degli interessi sul saldo delle ripetibili a favore della __________ non è riferita alle singole decisioni, ma ha inizio dalla data della sentenza del Tribunale Federale, ossia dal 5 settembre 2002, giorno in cui si è chiuso il contenzioso. Secondo l'appellata questa data è corretta, ritenuto che le sentenze del Tribunale Federale sono immediatamente esecutive ex art. 38 OG, per cui non è più necessaria la messa in mora del debitore secondo l'art. 102 cpv. 2 CO. La messa in mora, ha osservato la __________, non è inoltre necessaria quando, come nel caso di specie, è manifesto per il comportamento del debitore, che egli non ha alcuna intenzione di dar seguito ai propri obblighi. La parte appellata ha asserito che sia il presente appello che il comportamento assunto durante la procedura giudiziaria dimostrano che __________ tenta in tutti i modi di non pagare quanto dovuto.

 

Considerato


In diritto

 

1.

 

a)

L'appellante lamenta il mancato ossequio delle norme relative alla notificazione della sentenza pretorile impugnata per il fatto che l'atto giudiziario non è stato notificato al suo rappresentante.

 

 

b)

Per l'art. 326 lett. a CPC la parte appellante può chiedere, unitamente all'appello di merito, l'annullamento della sentenza e il rinvio della causa al Pretore per un nuovo giudizio se in suo pregiudizio:

a)  siano stati fatti degli atti nulli (art. da 142 a 146 CPC);

b) se le sia stata negata ingiustamente una restituzione in intero.

 

 

c)

Ex art. 120 cpv. 1 e 4 CPC la notificazione di atti giudiziari avviene con la consegna di un esemplare di essi al destinatario. Se il destinatario ha un rappresentante, la notificazione è fatta a quest'ultimo.

Al riguardo la giurisprudenza ha precisato che il fatto di notificare una decisione impugnabile alla parte stessa anziché al rappresentante è una notificazione difettosa e non può cagionare alla parte pregiudizio alcuno (DTF 113 Ib 296, 110 V 389 e 99 V 177 cons. 3 citata in Cocchi/Trezzini, CPC-TI, N. 1 ad art. 120; Yves Donzallaz, La notification en droit interne Suisse, Berna 2002, § 779 n. 1159). La giurisprudenza non fa dipendere tuttavia necessariamente la nullità da difetti nella notificazione; la protezione delle parti si realizza infatti allorquando la notificazione difettosa raggiunge il suo scopo nonostante questa irregolarità. Occorre pertanto verificare, a seconda delle circostanze del caso concreto, se la parte interessata è stata realmente indotta in errore in seguito all'irregolarità della notificazione e se per questo abbia subito un pregiudizio. È necessario quindi attenersi alle regole della buona fede, che impongono un limite all'invocazione di un vizio di forma (DTF 122 I 97 cons. 3aa, 111 V 149 cons. 4c).

 

 

d)

__________ ha dichiarato nel suo atto di appello di avere ricevuto la sentenza impugnata l'8 maggio 2003, per cui il giorno seguente - ex art. 131 cpv. 1 CPC non essendo compreso nel computo dei termini il giorno dell'intimazione -, il 9 maggio 2003, ha iniziato a decorre il termine di 10 giorni per presentare appello. L'appellante, venuto pertanto a conoscenza della notificazione difettosa, era in grado di informarne immediatamente il suo patrocinatore, senza attendere, come da lui affermato nell'atto di appello, gli ultimi giorni prima della scadenza del termine. D'altro canto anche se la sentenza pretorile in oggetto fosse stata notificata al suo patrocinatore, questi non avrebbe disposto di un termine più lungo per impugnarla. __________ era poi libero, in caso di impedimento del suo patrocinatore, di conferire il mandato di rappresentarlo ad un altro patrocinatore. Determinante è però il fatto che __________ stesso il 19 maggio 2003 abbia tempestivamente presentato l'atto d'appello e che sia entrato nel merito della sentenza, eccependo la correttezza degli interessi di mora relativi alle indennità, concessi in prima sede, argomento sollevato con la contestazione generale del conteggio e degli interessi presentata dal suo patrocinatore in sede di contraddittorio. L'appellante non ha pertanto subito pregiudizio alcuno dalla notificazione difettosa della sentenza pretorile, per cui sostenere di essere stato leso nei propri diritti, costituisce un abuso di diritto (art. 2 CC), che non può essere protetto dalla legge. 

 

 

2.

 

a)

Ex art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una sentenza esecutiva di un'autorità della Confederazione o del Cantone in cui fu promossa l'esecuzione, l'opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l'escusso provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostrato che è prescritto.

 

 

b)

I documenti prodotti (doc. A - L) costituiscono validi titoli di rigetto definitivo dell'opposizione ex art. 81 LEF.

L'appellante ha contestato unicamente il conteggio degli interessi di mora relativi alle  ripetibili delle singole sentenze, richiesti dalla data delle sentenze, non essendo stato prodotto alcun sollecito.

Contrariamento a quanto asserito dall'escusso gli interessi di mora relativi alle ripetibili non sono riferiti alle singole decisioni, ma sono stati richiesti e concessi correttamente dal primo giudice dal 5 settembre 2002, giorno in cui è stata emessa la sentenza del Tribunale federale che ha posto fine al contenzioso. Infatti le sentenze del Tribunale Federale sono ex art. 38 OG immediatamente esecutive, per cui non è più necessaria la messa in mora del debitore ex art. 102 cpv. 2 CO…………...

La sentenza pretorile va quindi confermata.

 

 

3.

 

L'appello 19 maggio 2003 di __________ va di conseguenza respinto.

Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 2 OTLEF).

 

Per i quali motivi,

 

richiamati gli art. 80/81 LEF e 38 OG

 

 

pronuncia

 

 

1. L'appello 19 maggio 2003 di __________, è respinto.

 

2. La tassa di giustizia di fr.  1'000.--, già anticipata dall'appellante, resta a carico

    di __________, il quale rifonderà a __________ fr. 1'400.-- a titolo di indennità.

 

3. Intimazione: - __________

 

    Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Sud

 

 

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il vicepresidente                                                    La segretaria