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Incarto n. |
Lugano 9 dicembre 2003 /B/fc/fb
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa |
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segretaria: |
Baur Martinelli, vicecancelliera |
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 10 marzo 2003 da
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__________
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contro |
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__________
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tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n. __________del 26 aprile/7 maggio 2002 dell'UEF di __________;
sulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura di __________ con sentenza 7 maggio 2003 ha così deciso:
"1. L'istanza è respinta.
2. Tassa di giustizia in fr. 400.--, comprensiva delle spese e da anticipare come di rito, è posta a carico di __________ che rifonderà alla controparte fr. 800.-- a titolo di indennità."
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dal procedente che con atto
20 maggio 2003 ha postulato l'accoglimento dell'istanza, protestate spese e ripetibili;
con osservazioni 16 giugno 2003 la parte appellata si è opposta al gravame;
rilevato che la parte appellata ha chiesto l'assistenza giudiziaria;
ritenuto
In fatto:
A. Con PE n. __________del 26 aprile/7 maggio 2002 dell'UEF di __________ il __________ ha escusso __________ per l'incasso di fr. 16'907.40 oltre interessi al 5% dal 23 febbraio 2001, indicando quale titolo di credito: "Fattura __________ del 01.02.2001 di frs. 6'036.--; fattura __________ del 07.02.2001 di frs. 6'036; fattura __________ del 07.02.2001 di frs. 4'835.40."
Interposta tempestiva opposizione dall'escussa, il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.
B. Il procedente fonda la sua pretesa su tre fatture 1. febbraio 2001 (doc. _) risp. 7 febbraio 2001 per fr. 6'036.-- risp. fr. 4'835.40 risp. fr. 6'036.-- (doc. _ ) relative al recupero degli assegni per grande invalida di grado medio per gli anni 1998, 1999 e 2000 percepiti dall'escussa ma non riversati ex art. 6d della Legge concernente il promovimento, il coordinamento ed il sussidiamento delle attività sociali a favore delle persone anziane all'istituto escutente ed a due scritti inviati dal rappresentante dell'escussa il 1. marzo 2001 risp. il 2 aprile 2002 (doc. _) alla procedente con cui è stato chiesto il condono.
C. All'udienza di contraddittorio l'escussa ha dapprima sostenuto l'incompetenza della Pretura a decidere, ritenuto che essendo l'art. 6d cpv. 2 della Legge concernente il promovimento, il coordinamento e il sussidiamento delle attività sociali a favore della persona anziana una disposizione di diritto pubblico, l'autorità competente avrebbe dovuto emanare una decisione formale con l'indicazione dei rimedi di diritto.
L'appellante ha poi rilevato, di non avere potuto riconoscere l'irregolarità del pagamento delle prestazioni in oggetto avvenuto sul suo conto corrente postale, per cui ha utilizzato in buona fede le prestazioni versatele. Un riconoscimento delle prestazioni è sempre stato negato e contestato, per cui le domande di condono presentate non possono essere ritenute riconoscimenti di debito nei confronti del Consorzio. Queste domande sono state presentate solo in riferimento alla sua situazione finanziaria di nulla tenente.
D. Con sentenza 7 maggio 2003 il Segretario assessore della Pretura di __________ ha respinto l'istanza ritenendo che il rappresentante dell'escussa nei suoi scritti doc. _ con le sue articolate prese di posizione chiede sì il condono degli importi arretrati, ma solo in via subordinata, dopo avere esposto una lunga serie di obiezioni ed esplicite contestazioni. Nel doc. _, punto 1, quint'ultima riga, infatti __________ ha affermato "le pretese da voi vantate … sono comunque contestate", facendo riferimento alla "Fatturazione AGI 1998, 1999, 2000". In prima sede è stato argomentato che la dichiarazione con cui il debitore riconosce il debito deve essere chiara, non equivoca e non soggetta ad interpretazione, il che non ricorre nelle dichiarazioni doc. _.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata il procedente riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.
F. Delle osservazioni della parte appellata si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
In diritto:
1.a) Ex art. 97 CPC il giudice esamina d'ufficio, in ogni stadio di causa, se esistono i presupposti processuali, tra i quali: la capacità delle parti e la legittimazione dei loro rappresentanti, se il giudice ha motivo di dubbio.
Tra i presupposti processuali rientrano la capacità di stare in lite della parte nonché la legittimazione del rappresentante al patrocinio (rappresentanza processuale), il cui difetto determina la nullità degli atti del rappresentante indebito e dell'intero procedimento da essi originato. Un'istruzione ed una decisione sulla capacità di una parte di stare in giudizio o sulla sua qualità di soggetto di diritto si impongono però solo quando esse possono seriamente essere messe in dubbio in base ai documenti dell'incarto (DTF 105 III 111; Kurt Amonn/Dominik Gasser, Grundriss des Schuld-betreibungs- und Konkursrechts, 6a ed., Berna 1997, n. 6 ad § 8), in altri termini quando vi sono indizi concreti, seri e concludenti (cfr. CEF 9.8.1988 Byte Club Ticino c. Keller) che permettano di dubitare della capacità processuale - pur sempre presunta (DTF succitato) - di una parte.
b) Secondo l'art. 64 cpv. 1 CPC quali patrocinatori possono fungere esclusivamente gli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone e le persone che detengono una rappresentanza legale (art. 55, 168 cpv. 3, 279, 392, 393, 394, 518, 554, 595 CCS; art. 543 cpv. 3 CO; art. 317 cpv. 2 LEF).
Un'estensione della rappresentanza processuale è regolata dall'art. 64a CPC.
c) Nel caso di specie il figlio dell'escussa, __________, non può fungere da patrocinatore della madre non ricorrendo alcuna delle circostanze di cui agli art. 64 ss. CPC. I suoi interventi in sede pretorile così come le sue osservazioni all'atto d'appello sono pertanto irricevibili. Di conseguenza anche la sua richiesta di concessione dell'assistenza giudiziaria è irricevibile.
2. Ex art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.
3. Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede d'appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989, p. 331).
4.a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile.
Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, op. cit., p. 338 con riferimenti).
b) L'interpretazione per sapere se è dato il riconoscimento, va decisa secondo il principio dell'affidamento dal punto di vista di chi lo riceve. Di conseguenza una richiesta di condono rappresenta valido riconoscimento di debito, se l'importo dovuto vi è sufficientemente indicato oppure è indicato in uno scritto a cui viene rinviato (per es. fattura, sollecitatoria) (Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 1998, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 22 ad art. 82).
5.a) Il riconoscimento di debito firmato da un rappresentante dell'escusso vincola quest'ultimo solo se vi è alternativamente:
- procura scritta;
- ammissione esplicita in documenti;
- ammissione esplicita all'udienza.
Atti concludenti non sono sufficienti (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 340).
b) Dalla documentazione agli atti si evince che l'escussa __________ con scritto 25 febbraio 2001 (doc. _) ha conferito procura a __________ per rappresentarla in ogni procedura e istanza nei confronti della procedente. Questo potere di rappresentanza non si estende tuttava, come ritenuto al primo considerando, alla rappresentanza processuale, regolata in modo esaustivo nelle norme del Codice di procedura civile.
6. La procedente ha emesso il 1. febbraio 2001 risp. il 7 febbraio 2001 tre fatture per gli importi di fr. 6'036.-- risp. fr. 4'835.40 risp. fr. 6'036.-- per gli assegni per media invalidità per i periodi dal 10 marzo al 31 dicembre 1998 risp. dal 1. gennaio al 31 dicembre 1999 risp. dal 1. gennaio al 31 dicembre 2000 (doc. _).
Con scritto 1. marzo 2001 __________ ha inviato alla procedente uno scritto contenente tra l'altro la seguente richiesta (doc. _):
"Fatturazione AGI 1998, 1999, 2000
…….
La situazione economica della signora __________ non le consente, nemmeno se agevolato, un rimborso degli arretrati, di cui formalmente con la presente se ne chiede il condono, …."
Con scritto 2 aprile 2002 __________ ha di nuovo comunicato alla procedente, tra l'altro, quanto segue (doc. _):
"Fatturazione AGI 1998, 1999, 2000
Egregia Signora __________
………………………
In risposta alla lettera raccomandata sopra menzionata,
si impongono le seguenti osservazioni:
1. La vostra affermazione "poiché l'assegno è stato da voi regolarmente percepito per la mamma, ci vediamo costretti a chiederne il rimborso" è manifestamente infondata.
Infatti l'assegno per grande invalido è sempre stato direttamente ed esclusivamente percepito da __________, alla quale viene versato con la rendita AVS e la prestazione complementare sulsuo conto corrente postale no. __________a lei personalmente intestato. Non possono pertanto essere fatte valere pretese contro altre persone, segnatamente i di lei familiari, che manifestamente, non essendo né titolari di un diritto all'assegno litigioso né avendone di conseguenza beneficiato in alcun modo, sono sprovviste di legittimazione passiva. Le pretese da voi vantate, che sono comunque contestate, possono per contro essere fatte valere esclusivamente contro __________, la quale, come da procura del 25 febbraio 2001 inviatavi con la citata lettera del 1. Marzo 2001, viene rappresentata dal sottoscritto in ogni procedura e istanza nei vostri confronti.
…………………
2. ……….
3. ……..
In queste condizioni non può essere ribadito che quanto già comunicatovi il 1. marzo 2001: la situazione economica della signora __________ non le consente il rimborso degli arretrati da voi richiesto (gli stessi essendo stati, come detto, interamente utilizzati in buona fede per far fronte ai suoi bisogni primari). Con la presente, si rinnova pertanto formalmente la domanda di condono."
Orbene questi due scritti (doc. _), firmati dal rappresentante dell'escussa, - autorizzato da quest'ultima ad agire a suo nome con procura scritta 25 febbraio 2001 (doc. _) - costituiscono validi riconoscimenti di debito di __________ per l'importo posto in esecuzione. Infatti con queste due richieste di condono, ossia di esonero dal pagamento, viene fondamentalmente esternata la volontà di rimborsare gli assegni invalidità percepiti irritualmente, ai quali viene rinviato con l'indicazione delle fatture AGI 1998, 1999 e 2000 spedite all'escussa, le quali indicano gli importi richiesti di fr. 4'835.40 risp. fr. 6'036.-- risp. fr. 6'036.-- (doc. _). Per quel che riguarda l'affermazione contenuta nello scritto 2 aprile 2002 (doc. _) "le pretese da voi vantate che sono comunque contestate, possono per contro essere fatte valere esclusivamente contro __________ …." va rilevato che, considerando il citato scritto nel suo complesso e con riferimento al pregresso scritto 1° marzo 2001 (doc. _), la contestazione ivi contenuta risulta riferirsi al primo paragrafo relativo alle pretese vantate nei confronti dei familiari dell'escussa, mentre, a conclusione dello scritto doc. _, e non subordinatamente, viene chiesto il condono senza riserva alcuna. Di conseguenza non può essere condivisa la motivazione del primo giudice, che ha ritenuto i doc. _ non chiari, equivoci e necessari d'interpretazione.
I doc. _ considerati insieme con le fatture doc. _ costituiscono pertanto validi titoli di rigetto provvisorio dell'opposizione per fr. 16'907.40 oltre interessi al 5% dal 23 febbraio 2001. La sentenza pretorile va quindi in tal senso riformata.
7. L'appello 20 maggio 2003 del __________ va pertanto accolto.
Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l'art. 82 LEF
pronuncia
I. L'appello 20 maggio 2003 del __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 7 maggio 2003 del Segretario assessore della Pretura di __________ è così riformata:
" 1. L'istanza 10 marzo 2003 del __________ è accolta. Di conseguenza l'opposizione interposta da __________ al PE n. __________del 26 aprile/7 maggio 2002 dell'UEF di __________ è rigettata in via provvisoria per fr. 16'907.40 oltre interessi al 5% dal 23 febbraio 2001.
2. La tassa di giustizia di fr. 400.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico di __________, la quale rifonderà al __________ fr. 800.-- a titolo di indennità."
II. La domanda di assistenza giudiziaria è irricevibile.
III. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 600.--, già anticipata dall'appellante, è posta a carico di __________, la quale rifonderà al __________ fr. 800.-- a titolo di indennità.
IV. Intimazione: - avv. __________
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Comunicazione alla Pretura di __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria