Incarto n.
14.2003.52

Lugano

20 giugno 2003

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

 

 

Visto l’appello 16 giugno 2003 presentato da

 

 

__________

rappr. dall’avv. __________

 

 

avverso

 

 

la decisione 3 giugno 2003 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio nord nella procedura sommaria in materia di rigetto dell’opposizione promossa da

 

 

__________

rappr. dall’avv. __________

 

 

Preso atto della domanda contenuta nell’appello e volta all’ottenimento dell’effetto sospensivo;

 

 

ritenuto che                     la domanda di effetto sospensivo (art. 22 cpv. 3 LALEF) va dichiarata irricevibile per carenza di gravamen, poichè l'esecuzione non può proseguire già ope legis, per diritto federale, finché il giudizio di rigetto non sia cresciuto in giudicato formale, ossia - in procedura sommaria appellabile in materia di esecuzione e fallimento nel Cantone Ticino - fino al momento della decisione della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale ultima autorità giudiziaria cantonale (DTF 122 III 39).

 

 

 

Decreta:                     

                                   1.   L’istanza per effetto sospensivo è irricevibile.

 

 

2.        Intimazione a: 

                                     -   __________

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord

 

 

 

 

                                                                                 per la Camera di esecuzione e fallimenti

                                                                                                                        

                                                                                giudice Cometta