Incarto n.
14.2003.53

Lugano

30 giugno 2003

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

 

visto il ricorso 20 giugno 2003 presentato da

 

 

__________

 

 

 

avverso

 

 

 

la decisione 6 giugno 2003 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 nella procedura promossa da

 

 

 

__________

 

 

vista la domanda di effetto sospensivo contenuta nell’appello

 

accertato che per lapsus machinae il decreto 26 giugno 2003 di concessione dell’effetto sospensivo parziale è stato emesso con l’errata indicazione di __________, in luogo di __________

 

richiamati gli art. 174 e 170 LEF

 

 

decreta                    1.   Al ricorso è accordato effetto sospensivo parziale.

 

2.      Il presente decreto annulla e sostituisce quello di data 26 giugno 2003 emesso erroneamente al nome di __________

 

3.      L’Ufficio fallimenti del Distretto di Lugano, Via al Fiume 7, 6962 Viganello, allestirà l’inventario dei beni e provvederà all’annotazione della restrizione della facoltà di disporre dei beni immobili dell’appellante.

 

4.      Intimazione a:

                                         - __________

 

 

 

                                                                                Per la Camera di esecuzione e fallimenti

                                                                                giudice Cometta