Incarto n.
14.2003.63

Lugano

22 ottobre 2003

/B/fc/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

 

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente,

Pellegrini e Chiesa

 

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

 

visto l'appello 18 luglio 2003 presentato da

 

 

__________

 

 

contro

 

la decisione 8 luglio 2003 del Pretore della Giurisdizione di __________ nella causa promossa contro l'appellante da

 

 

__________

 

 

richiamata la diffida 25 luglio 2003 del Presidente di questa Camera mediante la quale al ricorrente veniva assegnato un termine scadente il 18 agosto 2003 per effettuare sul c.c.p. __________ del Tribunale d'appello - introiti AGITI- un deposito di fr. 120.-- a titolo di anticipo per le presunte spese giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento dell'importo entro il termine fissato, il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile;

 

preso atto come il termine in questione sia decorso infruttuoso;

 

ritenuto che, essendo con ordinanza 25 luglio 2003 stato concesso all’appello effetto sospensivo parziale, con l’odierna decisione di stralcio va nuovamente dichiarato il fallimento (cfr. DTF 118 III 39, cons. 2b; 85 III 157 s., cons. 6; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, n. 49 e 55 ad § 36; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 15 ad art. 174 e n. 2 ad art. 175; Roger Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. II, n. 4 ad art. 175, con rif.; Magdalena Rutz, Weiterziehung des Konkursdekretes, in: Schuldbetreibung und Konkurs im Wandel, Basilea/Ginevra/Monaco 2000, p. 345 ad 3; contra: Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 55 e 62-67 ad art.174; n. 12-14 ad art. 175);

 

richiamati gli art. 36, 174 LEF, 12 LTG, 312 CPC, 22 cpv. 3, 25 LALEF, 48 e 49 OTLEF;

 

 

 

decreta:

                                   1.   L'appello 18 luglio 2003 di __________ avverso la decisione 8 luglio 2003 (EF.__________) del Pretore della Giurisdizione di __________, è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo.

 

                               1.1.   Di conseguenza è pronunciato il fallimento di __________ a fare tempo da

 

                                         martedì 28 ottobre 2003 alle ore 10:00.

 

                                   2.   Le spese del presente giudizio con tassa di giustizia per complessivi fr. 50.-- sono poste a carico dell'appellante.

 

                                   3.   Intimazione a:

 

- __________;

- __________;

- Uffcio esecuzione e fallimenti di __________;

- Ufficio dei registri di __________;

                                         Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di __________.

 

 

 

Per la Camera esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria