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Incarto n. |
Lugano 7 agosto 2003/kc |
In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello |
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Visto l’appello 31 luglio 2003 presentato da
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avverso |
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la decisione 21 luglio 2003 del Segretario assessore della Pretora del Distretto di Lugano, sezione 5, che accoglie l'opposizione ex art. 278 LEF interposta da
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Preso atto della domanda contenuta nell’appello e volta all’ottenimento dell’effetto sospensivo;
richiamato l’art. 278 cpv. 4 LEF secondo cui l’opposizione e il ricorso non ostacolano l’efficacia del sequestro;
considerato che con il termine “opposizione” va intesa l’intera procedura di opposizione, compresa la decisione del giudice di primo grado, la quale non diventa esecutiva fino a quando il termine per ricorrere non è scaduto infruttuoso, rispettivamente fino a quando il ricorso interposto da una parte non è stato respinto dall’autorità superiore o ritirato;
atteso quindi che ope legis il sequestro rimane pienamente operante finché è sub iudice, la norma topica di diritto federale (art. 278 cpv. 4 LEF) derogando a quella cantonale (art. 22 cpv. 3 LALEF);
ritenuto che l’istanza per effetto sospensivo è di conseguenza irricevibile;
decreta 1. L’istanza per effetto sospensivo è irricevibile.
2. Intimazione a:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Il presidente
giudice Flavio Cometta