Incarto n.
14.2003.67

Lugano

7 agosto 2003/kc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

 

Visto l’appello 31 luglio 2003 presentato da

 

 

__________

(rappr. dallo studio legale __________

 

 

avverso

 

 

la decisione 21 luglio 2003 del Segretario assessore della Pretora del Distretto di Lugano, sezione 5, che accoglie l'opposizione ex art. 278 LEF interposta da

 

 

 

__________

(rappr. dall'avv. __________

 

Preso atto della domanda contenuta nell’appello e volta all’ottenimento dell’effetto sospensivo;

 

 

richiamato l’art. 278 cpv. 4 LEF secondo cui l’opposizione e il ricorso non ostacolano l’efficacia del sequestro;

 

 

considerato che con il termine “opposizione” va intesa l’intera procedura di opposizione, compresa la decisione del giudice di primo grado, la quale non diventa esecutiva fino a quando il termine per ricorrere non è scaduto infruttuoso, rispettivamente fino a quando il ricorso interposto da una parte non è stato respinto dall’autorità superiore o ritirato;

 

 

atteso quindi che ope legis il sequestro rimane pienamente operante finché è sub iudice, la norma topica di diritto federale (art. 278 cpv. 4 LEF) derogando a quella cantonale (art. 22 cpv. 3 LALEF);

 

 

ritenuto che l’istanza per effetto sospensivo è di conseguenza irricevibile;

 

 

decreta                    1.   L’istanza per effetto sospensivo è irricevibile.

 

                                   2.   Intimazione a:

 

– __________

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

 

 

                                                                                Il presidente

                                                                                giudice Flavio Cometta