Incarto n.
14.2003.72

Lugano

31 ottobre 2003

EC/fc/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

 

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente,

Pellegrini e Chiesa

 

segretario:

Cassina, vicecancelliere

 

 

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza             6 agosto 2003 da

 

 

AO0

patr. dall' RA0,

 

 

contro

 

 

AP0

patrocinata da PA0

 

 

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 22 maggio/21 luglio 2003 dell’UEF di Bellinzona;

 

 

sulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona con sentenza 11 settembre 2003 ha così deciso:

 

 

                                         “1.  È rigettata in via provvisoria per la somma di fr. 8'890.-- oltre interessi al 5% dal 16 maggio 2003 l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________dell’UEF di Bellinzona, notificato il 21 luglio 2003.

 

2.    La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 130.--, da anticipare dall’istante, sono a carico della convenuta, la quale rifonderà alla controparte fr. 50.-- per ripetibili”.

 

 

Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata l'escussa che con atto 19 settembre 2003 ha postulato l'integrale reiezione dell'istanza, protestate spese e ripetibili;

 

 

rilevato che con osservazioni 10 ottobre 2003 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;

 

 

preso atto che con scritto 22 ottobre 2003 __________ ha ritirato l’atto di appello del 19 settembre 2003;

 

 

considerato che il ritiro dell’appellazione è avvenuto dopo che l’appellato ha presentato le proprie osservazioni e che pertanto vi è la necessità di assegnare un’indennità ex art. 62 OTLEF, ritenuto che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva d’oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a);

 

 

decreta:                         

 

                                          1.   L’appello 19 settembre 2003 di __________ o, è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.

 

 

                                          2.   La tassa di giustizia di fr. 100.--, già anticipata dall’appellante, resta a carico di __________. La parte eccedente dell’anticipo, pari a fr. 95.--, è restituita all’appellante. __________ rifonderà a __________ fr. 250.-- a titolo di indennità.

 

 

                                          3.   Intimazione a:

                                         - avv. __________;

                                         - __________;

                                              Comunicazione alla Pretura di Bellinzona.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                                Il segretario