Incarto n.
14.2003.88

Lugano

2 febbraio 2006

B/sc/lw

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

 

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

 

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza

26 maggio 2003 da

 

 

 AO 1 , formato da

 AO 2

 AO 3

tutti rappr. da RA 2

e patrocinati dallo RA 3

 

 

contro

 

 

AP 1

rappr. dallo RA 1

 

 

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 12/13 maggio 2003 __________;

 

sulla quale istanza la Pretore del Distretto __________, con sentenza 15 ottobre 2003 ha così deciso:

 

1.  L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria.

 

 

2.   La tassa di giustizia in fr. 400.–, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 3'600.– a titolo di indennità.”

 

Sentenza dedotta tempestivamente in appello da AP 1 che con

atto 27 ottobre 2003 ha postulato in via principale la reiezione dell’istanza,

protestate spese e ripetibili, in via subordinata, l’accoglimento parziale dell’istanza,

con protesta delle relative spese e ripetibili, in via ancor più subordinata,

l’accoglimento dell’istanza con tassa di giustizia di fr. 400.– a suo carico e l’obbligo

di rifondere a controparte fr. 2’000.–  di indennità, protestate spese e ripetibili 

di seconda sede;

 

preso atto che su istanza delle parti 4 dicembre 2003, con ordinanza presidenziale

9 dicembre 2003 la procedura è stata sospesa;

 

ritenuto che con scritto 23 gennaio 2005 le parti hanno comunicato di avere

raggiunto un accordo, chiedendo lo stralcio della procedura ai sensi dell’ art. 352 cpv. 2

CPC per il rinvio dell’art. 25 LALEF, considerato come in caso di transazione la lite vada

stralciata dal ruolo;

 

rilevato che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva

d’oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità

(DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezion fatta nell’evenienza in cui le parti ne concordino

un diverso riparto;

 

ritenuto che le parti hanno concordato che la tassa di giustizia venga posta a carico

dell’appellante, compensate le ripetibili;

 

atteso che in caso di transazione, la tassa di giustizia è proporzionata agli atti compiuti,

tenendo conto del valore litigioso (art. 21 LTG);

 

pronuncia:                       1.   L’appello 27 ottobre 2003 di AP 1, __________,

                                         è stralciato dai ruoli in seguito a transazione.

 

                                         2. La tassa di giustizia di fr. 100.–, è posta a carico di AP 1, compensate le indennità.

 

                                         3. Intimazione:

                                         - Studio legale RA 3, __________;

                                         - Studio legale RA 1, __________.

                                           Comunicazione alla Pretura del __________.      

                                     

terzi i

 

mplicati

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                          La segretaria